Articolo Normativa

Legge Regionale Sicilia 26/2/2010 n. 3

Disciplina dell’agriturismo in Sicilia

Articolo 22

Norme transitorie

Norme transitorie

1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alle aziende agrituristiche, purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, gli interessati provvedano all’adeguamento dell’attività, entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente tale termine, le autorizzazioni non conformi alla presente legge si intendono revocate di diritto.
2. Agli operatori agrituristici già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la trasformazione dell’attività di agriturismo in quella di turismo rurale. Limitatamente agli agricampeggi, in alternativa all’adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso turistico ricettivo all’aria aperta, nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14. E’ consentita la trasformazione dell’attività di turismo rurale in agriturismo, qualora l’interessato comprovi il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. Le trasformazioni delle attività esercitate ai sensi del comma 2 sono comunicate all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e ai comuni competenti, e restano subordinate al rilascio delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative.
4. Nei casi in cui gli operatori agrituristici e di turismo rurale abbiano beneficiato di contributi pubblici con vincolo di destinazione di attività non ancora scaduto, le trasformazioni di cui al comma 2 non costituiscono inosservanza del vincolo medesimo, a condizione che la richiesta di trasformazione di attività sia presentata agli uffici competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Locali per attività agrituristiche
Articolo 4 - Criteri e limiti dell’attività agrituristica
Articolo 5 - Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
Articolo 6 - Disciplina amministrativa
Articolo 7 - Certificato di abilitazione
Articolo 8 -
Articolo 9 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 10 - Riserva di denominazione, classificazione
Articolo 11 - Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche
Articolo 12 - Trasformazione e vendita dei prodotti
Articolo 13 - Disposizioni applicative e competenze
Articolo 14 - Programma agrituristico. Sviluppo del settore
Articolo 15 - Vincoli di destinazione
Articolo 16 - Vigilanza e controllo
Articolo 17 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 18 - Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell’attività
Articolo 19 - Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
Articolo 20 - Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie
Articolo 21 - Norme in materia di turismo rurale. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21
Articolo 22 - Norme transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni di norme
Articolo 24 - Norma finale