Legge Regionale Sicilia 26/2/2010 n. 3
Articolo 18
Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dellattività
Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell’attività
1. Qualora sia accertata la violazione di uno o più obblighi di cui agli articoli 8 e 9, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone la
sospensione dell’attività per un periodo da due a trenta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, è disposta la sospensione dell’attività per un periodo da quindici a trenta giorni.
2. L’esercizio delle attività può, altresì, essere sospeso per il tempo necessario a consentire gli adeguamenti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa igienico- sanitaria o di sicurezza, o da altre disposizioni di
legge.
3. Il comune, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate, adotta provvedimenti di divieto di esercizio temporaneo o definitivo ovvero parziale o totale delle attività agrituristiche, qualora sia accertato che l’operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l’attività entro un anno dalla data della notifica dei limiti e delle modalità di esercizio dell’attività di cui al comma 4
dell’articolo 6 ovvero abbia sospeso l’attività da almeno un anno;
b) abbia perso uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività agrituristica;
c) sia incorso, durante l’anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per un totale di oltre sessanta giorni;
d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione previsti dall’articolo 15.
4. Il certificato di abilitazione di cui all’articolo 7,
comma 1, è revocato temporaneamente o definitivamente ovvero parzialmente o totalmente nei seguenti casi:
a) venir meno dei presupposti in base ai quali lo stesso è stato rilasciato;
b) adozione del divieto di esercizio di cui al comma 3;
c) mancato avvio dell’attività agrituristica entro i quattro anni successivi alla data di rilascio del certificato di abilitazione.
5. L’accreditamento regionale per le attività didattiche è revocato secondo le modalità e le procedure determinate dal competente dipartimento dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Locali per attività agrituristiche
Articolo 4 - Criteri e limiti dellattività agrituristica
Articolo 5 - Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
Articolo 6 - Disciplina amministrativa
Articolo 7 - Certificato di abilitazione
Articolo 8 -
Articolo 9 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 10 - Riserva di denominazione, classificazione
Articolo 11 - Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche
Articolo 12 - Trasformazione e vendita dei prodotti
Articolo 13 - Disposizioni applicative e competenze
Articolo 14 - Programma agrituristico. Sviluppo del settore
Articolo 15 - Vincoli di destinazione
Articolo 16 - Vigilanza e controllo
Articolo 17 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 18 - Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dellattività
Articolo 19 - Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche allarticolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
Articolo 20 - Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie
Articolo 21 - Norme in materia di turismo rurale. Modifiche allarticolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21
Articolo 22 - Norme transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni di norme
Articolo 24 - Norma finale