Legge Regionale Sicilia 26/2/2010 n. 3
Articolo 4
Criteri e limiti dellattività agrituristica
Criteri e limiti dell’attività agrituristica
1. Le attività agrituristiche devono essere esercitate in rapporto di connessione con l’attività agricola che, in ogni caso, deve rimanere prevalente. Si considerano agricole anche le forme di utilizzo dei terreni per le quali è prevista una compensazione finanziaria da parte dell’Unione europea, nell’ambito della Politica agricola comune (P.A.C.), fermo restando l’obbligo della sussistenza dell’impresa agricola.
(Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto).
2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell’attività agricola, è considerato il rapporto fra il tempo di lavoro necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamente assorbito dalle attività agrituristiche. I relativi criteri di calcolo sono determinati (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto), tenendo conto anche dei fabbisogni di lavoro necessari per la gestione dei terreni secondo gli usi previsti dalla P.A.C., nonché delle superfici destinate a bosco e/o soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.
3. L’attività di ospitalità deve essere dimensionata in coerenza con le tipologie dei fabbricati aziendali esistenti ed essere contenuta entro limiti compatibili con un’offerta di servizi, differenziati da quelli di tipo turistico-alberghieri, che siano espressione delle autentiche connotazioni rurali degli ambiti territoriali interessati. L’attività di somministrazione di pasti e bevande all’interno dell’azienda agrituristica, è ammessa nei limiti determinati anche dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, salvaguardando in ogni caso le caratteristiche di un’offerta di qualità, rivolta preferibilmente agli ospiti che soggiornano in azienda, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
4. L’attività di somministrazione di pasti e bevande di cui al comma 3, nonché le iniziative promozionali e le degustazioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), devono essere prevalentemente finalizzate alla valorizzazione di:
a) prodotti aziendali propri e prodotti ricavati da materie prime dell’azienda, anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;
b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG;
c) prodotti compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agricoli e agroalimentari tradizionali;
d) prodotti biologici certificati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
5. L’attività agricola si considera comunque prevalente, quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessino un numero non superiore a dieci ospiti e l’azienda disponga di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ARTICOLO 28 dello Statuto).
6. Nell’attività di somministrazione di pasti e bevande i menu proposti devono essere, in ogni caso, coerenti con le tradizioni gastronomiche proprie del comprensorio rurale in cui è situata l’azienda agrituristica.
7. Le attività ricreative o culturali di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 dell’articolo 2, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l’attività e con le risorse agricole aziendali nonché con le attività volte alla conoscenza del patrimonio storico ambientale e culturale delle aree rurali, ove ricade l’azienda agrituristica. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizzi, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell’azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può, pertanto, dare luogo ad autonomo corrispettivo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Locali per attività agrituristiche
Articolo 4 - Criteri e limiti dellattività agrituristica
Articolo 5 - Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
Articolo 6 - Disciplina amministrativa
Articolo 7 - Certificato di abilitazione
Articolo 8 -
Articolo 9 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 10 - Riserva di denominazione, classificazione
Articolo 11 - Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche
Articolo 12 - Trasformazione e vendita dei prodotti
Articolo 13 - Disposizioni applicative e competenze
Articolo 14 - Programma agrituristico. Sviluppo del settore
Articolo 15 - Vincoli di destinazione
Articolo 16 - Vigilanza e controllo
Articolo 17 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 18 - Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dellattività
Articolo 19 - Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche allarticolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
Articolo 20 - Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie
Articolo 21 - Norme in materia di turismo rurale. Modifiche allarticolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21
Articolo 22 - Norme transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni di norme
Articolo 24 - Norma finale