Articolo Normativa

Legge Regionale Sicilia 26/2/2010 n. 3

Disciplina dell’agriturismo in Sicilia

Articolo 2

Definizione di attività agrituristiche

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di commercio, anche nella forma di società di capitali o di persone attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. A tali soggetti si applica quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi  complementari, (Inciso omesso in quanto impugnato dalCommissario dello Stato ai sensi dell’ARTICOLO 28 dello Statuto).  3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggio);
b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole ubicate in ambito regionale, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti biologici certificati, tipici e caratterizzati dai marchi di qualità riconosciuti dall’Unione europea o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
c) l’organizzazione di degustazioni o iniziative promozionali di prodotti in prevalenza di propria produzione e provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b). Alla mescita dei vini si applicano la legge 27 luglio 1999, n.268 e l’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5;
d) l’organizzazione, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, di attività ricreative e finalizzate al benessere psicofisico, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche ed ippoturistiche, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime prodotte nell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne, comprese le carni provenienti da animali allevati in azienda.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi, e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, si applica quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Locali per attività agrituristiche
Articolo 4 - Criteri e limiti dell’attività agrituristica
Articolo 5 - Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
Articolo 6 - Disciplina amministrativa
Articolo 7 - Certificato di abilitazione
Articolo 8 -
Articolo 9 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 10 - Riserva di denominazione, classificazione
Articolo 11 - Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche
Articolo 12 - Trasformazione e vendita dei prodotti
Articolo 13 - Disposizioni applicative e competenze
Articolo 14 - Programma agrituristico. Sviluppo del settore
Articolo 15 - Vincoli di destinazione
Articolo 16 - Vigilanza e controllo
Articolo 17 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 18 - Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell’attività
Articolo 19 - Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
Articolo 20 - Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie
Articolo 21 - Norme in materia di turismo rurale. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21
Articolo 22 - Norme transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni di norme
Articolo 24 - Norma finale