Articolo Normativa

Legge Regionale Sicilia 26/2/2010 n. 3

Disciplina dell’agriturismo in Sicilia

Articolo 7

Certificato di abilitazione

Certificato di abilitazione

1. L’imprenditore agricolo che intenda esercitare, in qualsiasi forma giuridica, una o più attività agrituristiche, è tenuto ad acquisire un certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica rilasciato dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, secondo le modalità dallo stesso previste. Il certificato di abilitazione è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la richiesta s’intende accolta a meno di espresso diniego dell’ufficio competente, secondo le previsioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. La richiesta può essere riproposta in relazione a fatti nuovi e circostanze sopravvenute.
2. L’esercizio delle attività didattiche di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), può essere sottoposto a specifico accreditamento dell’azienda agricola, rilasciato dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari. Sono fatti salvi gli accreditamenti rilasciati in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge.
3. Allo svolgimento dell’attività agrituristica continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 7 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche e integrazioni.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Locali per attività agrituristiche
Articolo 4 - Criteri e limiti dell’attività agrituristica
Articolo 5 - Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
Articolo 6 - Disciplina amministrativa
Articolo 7 - Certificato di abilitazione
Articolo 8 -
Articolo 9 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 10 - Riserva di denominazione, classificazione
Articolo 11 - Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche
Articolo 12 - Trasformazione e vendita dei prodotti
Articolo 13 - Disposizioni applicative e competenze
Articolo 14 - Programma agrituristico. Sviluppo del settore
Articolo 15 - Vincoli di destinazione
Articolo 16 - Vigilanza e controllo
Articolo 17 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 18 - Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell’attività
Articolo 19 - Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
Articolo 20 - Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie
Articolo 21 - Norme in materia di turismo rurale. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21
Articolo 22 - Norme transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni di norme
Articolo 24 - Norma finale