Articolo Normativa

Legge Regionale Sicilia 26/2/2010 n. 3

Disciplina dell’agriturismo in Sicilia

Articolo 3

Locali per attività agrituristiche

Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Tali edifici, anche oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purché regolarmente assentiti, devono essere già esistenti nel fondo a servizio dell’azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del certificato di abilitazione di cui all’articolo 7, comma 1. L’ampliamento della volumetria esistente è consentito, fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, esclusivamente per volumi tecnici e servizi igienici di limitata dimensione nonché, per le fattispecie previste dall’articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli imprenditori agricoli. L’ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può essere effettuata anche in strutture prefabbricate in legno, o altro materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico.
2. Con decreto dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, di concerto con l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e con l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, sono disciplinati gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio ad uso dell’imprenditore agricolo, ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle connotazioni paesaggistico-ambientali.
3. Ai locali e alle pertinenze utilizzate ad uso agrituristico si applica quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Locali per attività agrituristiche
Articolo 4 - Criteri e limiti dell’attività agrituristica
Articolo 5 - Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
Articolo 6 - Disciplina amministrativa
Articolo 7 - Certificato di abilitazione
Articolo 8 -
Articolo 9 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 10 - Riserva di denominazione, classificazione
Articolo 11 - Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche
Articolo 12 - Trasformazione e vendita dei prodotti
Articolo 13 - Disposizioni applicative e competenze
Articolo 14 - Programma agrituristico. Sviluppo del settore
Articolo 15 - Vincoli di destinazione
Articolo 16 - Vigilanza e controllo
Articolo 17 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 18 - Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell’attività
Articolo 19 - Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
Articolo 20 - Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie
Articolo 21 - Norme in materia di turismo rurale. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21
Articolo 22 - Norme transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni di norme
Articolo 24 - Norma finale

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