Articolo Normativa

Legge Regionale Sicilia 26/2/2010 n. 3

Disciplina dell’agriturismo in Sicilia

Articolo 17

Sanzioni amministrative pecuniarie

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L’imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche in assenza di autorizzazione rilasciata in base alla precedente normativa o della comunicazione d’inizio attività di cui all’articolo 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a diecimila euro. Il Comune dispone la chiusura dell’esercizio.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ottomila euro. Al trasgressore è fatto obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, l’avviso di avere utilizzato la denominazione agrituristica senza averne titolo.
3. L’operatore agrituristico in possesso dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 6, o in base alla precedente normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille a diecimila euro nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità prescritti dall’articolo 4, nonché di quelli contenuti nell’autorizzazione di cui all’articolo 6, comma 4;
b) violazione degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate, in caso di reiterazione delle stesse inosservanze da parte del medesimo soggetto, nei tre anni successivi alla prima violazione.
5. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all’erario comunale, qualora la violazione sia accertata dagli organi di vigilanza dei comuni. Negli altri casi, le somme derivanti dalle sanzioni sono versate in apposito capitolo del bilancio regionale.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigenti.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Locali per attività agrituristiche
Articolo 4 - Criteri e limiti dell’attività agrituristica
Articolo 5 - Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
Articolo 6 - Disciplina amministrativa
Articolo 7 - Certificato di abilitazione
Articolo 8 -
Articolo 9 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 10 - Riserva di denominazione, classificazione
Articolo 11 - Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche
Articolo 12 - Trasformazione e vendita dei prodotti
Articolo 13 - Disposizioni applicative e competenze
Articolo 14 - Programma agrituristico. Sviluppo del settore
Articolo 15 - Vincoli di destinazione
Articolo 16 - Vigilanza e controllo
Articolo 17 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 18 - Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell’attività
Articolo 19 - Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
Articolo 20 - Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie
Articolo 21 - Norme in materia di turismo rurale. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21
Articolo 22 - Norme transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni di norme
Articolo 24 - Norma finale