Decreto legislativo 27/10/2009 n. 150
Articolo 58
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Titolo IV - Nuove norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Capo IV - Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
1. All'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'ARAN cura le attivita' di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanita' e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti.
A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresi', della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettivita' e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonche' le principali criticita' emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dell'ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo.
6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilita' di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, e' collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo e' costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneita', assumendo la responsabilita' per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo.
Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo ne' ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilita' si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.
L'assenza delle predette cause di incompatibilita' costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.»;
c) al comma 8, lettera a), il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«La misura annua del contributo individuale e' definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed e' riferita a ciascun triennio contrattuale; »;
d) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione e' effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero dell'economia e finanze; »;
e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole: «quindici giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e dopo le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata,»;
f) al comma 11, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' definito in base ai regolamenti di cui al comma 10»;
g) al comma 12:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10»;
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ARAN puo' avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalita' di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Oggetto e finalità
Articolo 3 - Principi generali
Articolo 4 - Ciclo di gestione della performance
Articolo 5 - Obiettivi e indicatori
Articolo 6 - Monitoraggio della performance
Articolo 7 - Sistema di misurazione e valutazione della performance
Articolo 8 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
Articolo 9 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale
Articolo 10 - Piano della performance e Relazione sulla performance
Articolo 11 - Trasparenza
Articolo 12 - Soggetti
Articolo 13 - Autorita' nazionale anticorruzione
Articolo 14 - Organismo indipendente di valutazione della performance
Articolo 15 - Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo
Articolo 16 - Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
Articolo 17 - Oggetto e finalità
Articolo 18 - Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance
Articolo 19 - Criteri per la differenziazione delle valutazioni
Articolo 20 - Strumenti
Articolo 21 - Bonus annuale delle eccellenze
Articolo 22 - Premio annuale per l'innovazione
Articolo 23 - Progressioni economiche
Articolo 24 - Progressioni di carriera
Articolo 25 - Attribuzione di incarichi e responsabilità
Articolo 26 - Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
Articolo 27 - Premio di efficienza
Articolo 28 - Qualità dei servizi pubblici
Articolo 29 - Inderogabilità
Articolo 30 - Norme transitorie e abrogazioni
Articolo 31 - Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
Articolo 32 - Oggetto, ambito e finalità
Articolo 33 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 34 - Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 35 - Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 36 - Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 37 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Articolo 38 - Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 39 - Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 40 - Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 41 - Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 42 - Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 43 - Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 44 - Modifica all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 45 - Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 46 - Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 47 - Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 48 - Mobilità intercompartimentale
Articolo 49 - Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 50 - Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 51 - Territorializzazione delle procedure concorsuali
Articolo 52 - Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 53 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Articolo 54 - Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 55 - Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 56 - Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 57 - Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 58 - Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 59 - Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 60 - Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 61 - Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 62 - Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 63 - Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico
Articolo 64 - Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 65 - Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti
Articolo 66 - Abrogazioni
Articolo 67 - Oggetto e finalità
Articolo 68 - Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
Articolo 69 - Disposizioni relative al procedimento disciplinare
Articolo 70 - Comunicazione della sentenza
Articolo 71 - Ampliamento dei poteri ispettivi
Articolo 72 - Abrogazioni
Articolo 73 - Norme transitorie
Articolo 74 - Ambito di applicazione