Decreto legislativo 27/10/2009 n. 150
Articolo 10
Piano della performance e Relazione sulla performance
Titolo II - Misurazione, valutazione e trasparenza della performance
Capo II - Il ciclo di gestione della performance
Piano della performance e Relazione sulla performance
1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' e attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni
anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che e' definito
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui
all'art. 5, comma 01, lettera b), e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla
performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di
valutazione ai sensi dell'art. 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi e indicatori programmati e alle risorse,
con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio
di genere realizzato. (2)
1-bis. Per gli enti
locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma
3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione
sulla performance di cui al comma 1, lettera b), puo' essere
unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del
citato decreto legislativo. (2)
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), e'
predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento
di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Il Piano delle performance e' adottato non oltre il
termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note
integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (2)
[2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.] (1)
[ 3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.] (1)
[ 4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (1)
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei
casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo
di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei
trattamenti e delle premialita' di cui al Titolo III e' fonte di
responsabilita' amministrativa del titolare dell'organo che ne ha
dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano,
ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del
Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica
tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al
Dipartimento della funzione pubblica. (2)
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(1) Comma abrogato dall'art. 8, DPR 9/5/2016, n. 105.
(2) Comma modificato dall'art. 8, DLGS 25/5/2017, n. 74.
(3) Comma aggiunto dall'art. 8, DLGS 25/5/2017, n. 74.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Oggetto e finalità
Articolo 3 - Principi generali
Articolo 4 - Ciclo di gestione della performance
Articolo 5 - Obiettivi e indicatori
Articolo 6 - Monitoraggio della performance
Articolo 7 - Sistema di misurazione e valutazione della performance
Articolo 8 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
Articolo 9 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale
Articolo 10 - Piano della performance e Relazione sulla performance
Articolo 11 - Trasparenza
Articolo 12 - Soggetti
Articolo 13 - Autorita' nazionale anticorruzione
Articolo 14 - Organismo indipendente di valutazione della performance
Articolo 15 - Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo
Articolo 16 - Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
Articolo 17 - Oggetto e finalità
Articolo 18 - Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance
Articolo 19 - Criteri per la differenziazione delle valutazioni
Articolo 20 - Strumenti
Articolo 21 - Bonus annuale delle eccellenze
Articolo 22 - Premio annuale per l'innovazione
Articolo 23 - Progressioni economiche
Articolo 24 - Progressioni di carriera
Articolo 25 - Attribuzione di incarichi e responsabilità
Articolo 26 - Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
Articolo 27 - Premio di efficienza
Articolo 28 - Qualità dei servizi pubblici
Articolo 29 - Inderogabilità
Articolo 30 - Norme transitorie e abrogazioni
Articolo 31 - Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
Articolo 32 - Oggetto, ambito e finalità
Articolo 33 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 34 - Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 35 - Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 36 - Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 37 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Articolo 38 - Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 39 - Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 40 - Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 41 - Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 42 - Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 43 - Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 44 - Modifica all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 45 - Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 46 - Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 47 - Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 48 - Mobilità intercompartimentale
Articolo 49 - Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 50 - Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 51 - Territorializzazione delle procedure concorsuali
Articolo 52 - Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 53 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Articolo 54 - Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 55 - Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 56 - Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 57 - Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 58 - Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 59 - Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 60 - Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 61 - Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 62 - Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 63 - Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico
Articolo 64 - Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 65 - Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti
Articolo 66 - Abrogazioni
Articolo 67 - Oggetto e finalità
Articolo 68 - Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
Articolo 69 - Disposizioni relative al procedimento disciplinare
Articolo 70 - Comunicazione della sentenza
Articolo 71 - Ampliamento dei poteri ispettivi
Articolo 72 - Abrogazioni
Articolo 73 - Norme transitorie
Articolo 74 - Ambito di applicazione