Decreto legislativo 27/10/2009 n. 150
Articolo 14
Organismo indipendente di valutazione della performance
Titolo II - Misurazione, valutazione e trasparenza della performance
Capo IV - Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il
Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione
e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. (2)
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo
indipendente di valutazione della performance e' costituito, di
norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della
funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le
amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. (2)
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in
cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche
amministrazioni. (2)
[3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una sola volta.] (1)
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di
cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'. (3)
4-bis. Gli
Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al
comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione
sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli
altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche',
ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle
agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti
appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle
amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle
elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita'
indicate nel sistema di cui all'articolo 7. (2)
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo
indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti
in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei
dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo. L'Organismo
ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi
dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di
gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno
dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in
collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di
riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti. (2)
[ 5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. ] (1)
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.
[ 7. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13. ] (1)
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione. (3)
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.
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(1) Comma abrogato dall'art. 8, DPR 9/5/2016, n. 105.
(2) Comma aggiunto dall'art. 11, DLGS 25/5/2017, n. 74.
(3) Comma modificato dall'art. 11, DLGS 25/5/2017, n. 74.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Oggetto e finalità
Articolo 3 - Principi generali
Articolo 4 - Ciclo di gestione della performance
Articolo 5 - Obiettivi e indicatori
Articolo 6 - Monitoraggio della performance
Articolo 7 - Sistema di misurazione e valutazione della performance
Articolo 8 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
Articolo 9 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale
Articolo 10 - Piano della performance e Relazione sulla performance
Articolo 11 - Trasparenza
Articolo 12 - Soggetti
Articolo 13 - Autorita' nazionale anticorruzione
Articolo 14 - Organismo indipendente di valutazione della performance
Articolo 15 - Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo
Articolo 16 - Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
Articolo 17 - Oggetto e finalità
Articolo 18 - Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance
Articolo 19 - Criteri per la differenziazione delle valutazioni
Articolo 20 - Strumenti
Articolo 21 - Bonus annuale delle eccellenze
Articolo 22 - Premio annuale per l'innovazione
Articolo 23 - Progressioni economiche
Articolo 24 - Progressioni di carriera
Articolo 25 - Attribuzione di incarichi e responsabilità
Articolo 26 - Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
Articolo 27 - Premio di efficienza
Articolo 28 - Qualità dei servizi pubblici
Articolo 29 - Inderogabilità
Articolo 30 - Norme transitorie e abrogazioni
Articolo 31 - Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
Articolo 32 - Oggetto, ambito e finalità
Articolo 33 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 34 - Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 35 - Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 36 - Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 37 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Articolo 38 - Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 39 - Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 40 - Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 41 - Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 42 - Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 43 - Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 44 - Modifica all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 45 - Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 46 - Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 47 - Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 48 - Mobilità intercompartimentale
Articolo 49 - Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 50 - Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 51 - Territorializzazione delle procedure concorsuali
Articolo 52 - Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 53 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Articolo 54 - Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 55 - Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 56 - Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 57 - Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 58 - Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 59 - Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 60 - Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 61 - Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 62 - Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 63 - Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico
Articolo 64 - Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 65 - Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti
Articolo 66 - Abrogazioni
Articolo 67 - Oggetto e finalità
Articolo 68 - Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
Articolo 69 - Disposizioni relative al procedimento disciplinare
Articolo 70 - Comunicazione della sentenza
Articolo 71 - Ampliamento dei poteri ispettivi
Articolo 72 - Abrogazioni
Articolo 73 - Norme transitorie
Articolo 74 - Ambito di applicazione