Decreto legislativo 27/10/2009 n. 150
Articolo 13
Autorita' nazionale anticorruzione
Titolo II - Misurazione, valutazione e trasparenza della performance
Capo IV - Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance
Autorita' nazionale anticorruzione (6)
1. La
Commissione istituita in attuazione dell'art. 4, comma 2,
lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata
Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
pubbliche. (7)
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle regioni e
delle province autonome, l'Anci, l'Upi e l'Autorita' sono
definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attivita' di cui ai commi 6 e 8. (7)
3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di
elevata professionalita', anche estranei
all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e
all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia
di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti
sono nominati, tenuto conto del principio delle pari
opportunita' di genere, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, previo parere favorevole delle Commissioni
parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro della
giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono
nominati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i
componenti dell'Autorita' non possono essere scelti tra
persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni
precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere
interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni
dell'Autorita'. I componenti sono nominati per un periodo
di sei anni e non possono essere confermati nella carica. (1) (7)
4. La struttura operativa dell'Autorita' e' diretta da
un Segretario generale nominato con deliberazione
dell'Autorita' medesima tra soggetti aventi specifica
professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. L'Autorita' definisce con propri
regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento.
Nei limiti delle disponibilita' di bilancio l'Autorita'
puo' avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata
professionalita' ed esperienza sui temi della prevenzione e
della lotta alla corruzione, con contratti di diritto
privato di collaborazione autonoma. Puo' inoltre richiedere
indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la
funzione pubblica. (7)
[5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunita' con relativi criteri e prassi applicative.] (4)
6. L'Autorita' nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione: e) adotta le linee guida per la
predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza
e l'integrita' di cui all'art. 10, comma 8, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (5) (7)
[ 7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente decreto.] (3)
8. Presso l'Autorita' e' istituita la Sezione per
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
funzione di favorire, all'interno della amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalita' e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per
l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica
l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi
in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attivita' dell'Autorita' sono
pubblici. L'Autorita' assicura la disponibilita', per le
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione,
l'Autorita' affida ad un valutatore indipendente un'analisi
dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
Autorita'.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e
fissati i compensi per i componenti.
12. Il sistema di valutazione delle attivita'
amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di
cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.
213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto
del presente decreto. (2) (8)
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3,
primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15,
ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.
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(1) Comma modificato dall'art. 2, DL 29/12/2005, n. 225, convertito, con modificazioni dalla L. 26/2/2010, n. 10 e successivamente sostituito dall'art. 5, DL 31/8/2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla L. 30/10/2013, n. 125.
(2) Comma modificato dall'art. 60, DL 21/6/2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla L. 9/8/2013, n. 98.
(3) Comma abrogato dall'art. 19, DL 24/6/2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11/8/2014, n. 114.
(4) Comma abrogato dall'art. 8, DPR 9/5/2016, n. 105.
(5) Comma modificato dall'art. 8, DPR 9/5/2016, n. 105.
(6) Rubrica modificata dall'art. 10, DLGS 25/5/2017, n. 74.
(7) Comma modificato dall'art. 10, DLGS 25/5/2017, n. 74.
(8) Comma sostituito dall'art. 10, DLGS 25/5/2017, n. 74.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Oggetto e finalità
Articolo 3 - Principi generali
Articolo 4 - Ciclo di gestione della performance
Articolo 5 - Obiettivi e indicatori
Articolo 6 - Monitoraggio della performance
Articolo 7 - Sistema di misurazione e valutazione della performance
Articolo 8 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
Articolo 9 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale
Articolo 10 - Piano della performance e Relazione sulla performance
Articolo 11 - Trasparenza
Articolo 12 - Soggetti
Articolo 13 - Autorita' nazionale anticorruzione
Articolo 14 - Organismo indipendente di valutazione della performance
Articolo 15 - Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo
Articolo 16 - Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
Articolo 17 - Oggetto e finalità
Articolo 18 - Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance
Articolo 19 - Criteri per la differenziazione delle valutazioni
Articolo 20 - Strumenti
Articolo 21 - Bonus annuale delle eccellenze
Articolo 22 - Premio annuale per l'innovazione
Articolo 23 - Progressioni economiche
Articolo 24 - Progressioni di carriera
Articolo 25 - Attribuzione di incarichi e responsabilità
Articolo 26 - Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
Articolo 27 - Premio di efficienza
Articolo 28 - Qualità dei servizi pubblici
Articolo 29 - Inderogabilità
Articolo 30 - Norme transitorie e abrogazioni
Articolo 31 - Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
Articolo 32 - Oggetto, ambito e finalità
Articolo 33 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 34 - Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 35 - Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 36 - Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 37 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Articolo 38 - Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 39 - Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 40 - Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 41 - Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 42 - Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 43 - Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 44 - Modifica all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 45 - Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 46 - Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 47 - Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 48 - Mobilità intercompartimentale
Articolo 49 - Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 50 - Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 51 - Territorializzazione delle procedure concorsuali
Articolo 52 - Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 53 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Articolo 54 - Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 55 - Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 56 - Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 57 - Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 58 - Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 59 - Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 60 - Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 61 - Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 62 - Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 63 - Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico
Articolo 64 - Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 65 - Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti
Articolo 66 - Abrogazioni
Articolo 67 - Oggetto e finalità
Articolo 68 - Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
Articolo 69 - Disposizioni relative al procedimento disciplinare
Articolo 70 - Comunicazione della sentenza
Articolo 71 - Ampliamento dei poteri ispettivi
Articolo 72 - Abrogazioni
Articolo 73 - Norme transitorie
Articolo 74 - Ambito di applicazione