Decreto legislativo 27/10/2009 n. 150
Articolo 3
Principi generali
Titolo II - Misurazione, valutazione e trasparenza della performance
Capo I - Disposizioni generali
Principi generali
1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al
miglioramento della qualita' dei servizi offerti dalle
amministrazioni pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione
dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unita'
organizzative in un quadro di pari opportunita' di diritti e doveri,
trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle
risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare
ed a valutare la performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unita'
organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola
e ai singoli dipendenti, secondo le modalita' indicate nel
presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento
della funzione pubblica ai sensi dell'art. 19 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. (1)
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita' e strumenti di
comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle
informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della
performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei
a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli
interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo
e' condizione necessaria per l'erogazione di premi e
componenti del trattamento retributivo legati alla
performance e rileva ai fini del riconoscimento delle
progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di
responsabilita' al personale, nonche' del conferimento
degli incarichi dirigenziali. (1)
5-bis. La
valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di
misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini
dell'accertamento della responsabilita' dirigenziale e ai fini
dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi
dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto. (2)
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle
disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
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(1) Comma modificato dall'art. 1, DLGS 25/5/2017, n. 74.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, DLGS 25/5/2017, n. 74.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Oggetto e finalità
Articolo 3 - Principi generali
Articolo 4 - Ciclo di gestione della performance
Articolo 5 - Obiettivi e indicatori
Articolo 6 - Monitoraggio della performance
Articolo 7 - Sistema di misurazione e valutazione della performance
Articolo 8 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
Articolo 9 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale
Articolo 10 - Piano della performance e Relazione sulla performance
Articolo 11 - Trasparenza
Articolo 12 - Soggetti
Articolo 13 - Autorita' nazionale anticorruzione
Articolo 14 - Organismo indipendente di valutazione della performance
Articolo 15 - Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo
Articolo 16 - Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
Articolo 17 - Oggetto e finalità
Articolo 18 - Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance
Articolo 19 - Criteri per la differenziazione delle valutazioni
Articolo 20 - Strumenti
Articolo 21 - Bonus annuale delle eccellenze
Articolo 22 - Premio annuale per l'innovazione
Articolo 23 - Progressioni economiche
Articolo 24 - Progressioni di carriera
Articolo 25 - Attribuzione di incarichi e responsabilità
Articolo 26 - Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
Articolo 27 - Premio di efficienza
Articolo 28 - Qualità dei servizi pubblici
Articolo 29 - Inderogabilità
Articolo 30 - Norme transitorie e abrogazioni
Articolo 31 - Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
Articolo 32 - Oggetto, ambito e finalità
Articolo 33 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 34 - Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 35 - Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 36 - Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 37 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Articolo 38 - Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 39 - Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 40 - Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 41 - Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 42 - Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 43 - Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 44 - Modifica all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 45 - Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 46 - Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 47 - Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 48 - Mobilità intercompartimentale
Articolo 49 - Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 50 - Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 51 - Territorializzazione delle procedure concorsuali
Articolo 52 - Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 53 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Articolo 54 - Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 55 - Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 56 - Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 57 - Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 58 - Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 59 - Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 60 - Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 61 - Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 62 - Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 63 - Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico
Articolo 64 - Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 65 - Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti
Articolo 66 - Abrogazioni
Articolo 67 - Oggetto e finalità
Articolo 68 - Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
Articolo 69 - Disposizioni relative al procedimento disciplinare
Articolo 70 - Comunicazione della sentenza
Articolo 71 - Ampliamento dei poteri ispettivi
Articolo 72 - Abrogazioni
Articolo 73 - Norme transitorie
Articolo 74 - Ambito di applicazione