Decreto legislativo 27/10/2009 n. 150
Articolo 31
Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
Titolo III - Merito e premi
Capo III - Norme finali, transitorie e abrogazioni
Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
1. Le regioni, anche per quanto
concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma
2, 18, 19, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27,
comma 1. (2)
[ 2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni
del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive
potesta' normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate
al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga
attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di
merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre. Si
applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma 6. (1)] (3)
[ 3. Per premiare il merito e la professionalita', le regioni, anche per quanto
concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale,
e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle
risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti
di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonche', adattandoli
alla specificita' dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b).
Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti
a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa. )] (3)
[ 4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre
2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine
fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente
titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale. )] (3)
[ 5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali trasmettono, anche
attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione
al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento economico
accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata
che verifica l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di
cui agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26
e 27, comma 1, anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali misure di
correzione e migliore adeguamento. )] (3)
---------
(1) Comma così modificato dall'art. 3, DLGS 1/8/2011, n. 141.
(2) Comma modificato dall'art. 17, DLGS 25/5/2017, n. 74.
(3) Comma abrogato dall'art. 17, DLGS 25/5/2017, n. 74.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Oggetto e finalità
Articolo 3 - Principi generali
Articolo 4 - Ciclo di gestione della performance
Articolo 5 - Obiettivi e indicatori
Articolo 6 - Monitoraggio della performance
Articolo 7 - Sistema di misurazione e valutazione della performance
Articolo 8 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
Articolo 9 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale
Articolo 10 - Piano della performance e Relazione sulla performance
Articolo 11 - Trasparenza
Articolo 12 - Soggetti
Articolo 13 - Autorita' nazionale anticorruzione
Articolo 14 - Organismo indipendente di valutazione della performance
Articolo 15 - Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo
Articolo 16 - Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
Articolo 17 - Oggetto e finalità
Articolo 18 - Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance
Articolo 19 - Criteri per la differenziazione delle valutazioni
Articolo 20 - Strumenti
Articolo 21 - Bonus annuale delle eccellenze
Articolo 22 - Premio annuale per l'innovazione
Articolo 23 - Progressioni economiche
Articolo 24 - Progressioni di carriera
Articolo 25 - Attribuzione di incarichi e responsabilità
Articolo 26 - Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
Articolo 27 - Premio di efficienza
Articolo 28 - Qualità dei servizi pubblici
Articolo 29 - Inderogabilità
Articolo 30 - Norme transitorie e abrogazioni
Articolo 31 - Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
Articolo 32 - Oggetto, ambito e finalità
Articolo 33 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 34 - Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 35 - Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 36 - Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 37 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Articolo 38 - Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 39 - Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 40 - Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 41 - Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 42 - Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 43 - Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 44 - Modifica all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 45 - Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 46 - Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 47 - Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 48 - Mobilità intercompartimentale
Articolo 49 - Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 50 - Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 51 - Territorializzazione delle procedure concorsuali
Articolo 52 - Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 53 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Articolo 54 - Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 55 - Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 56 - Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 57 - Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 58 - Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 59 - Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 60 - Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 61 - Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 62 - Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 63 - Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico
Articolo 64 - Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 65 - Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti
Articolo 66 - Abrogazioni
Articolo 67 - Oggetto e finalità
Articolo 68 - Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
Articolo 69 - Disposizioni relative al procedimento disciplinare
Articolo 70 - Comunicazione della sentenza
Articolo 71 - Ampliamento dei poteri ispettivi
Articolo 72 - Abrogazioni
Articolo 73 - Norme transitorie
Articolo 74 - Ambito di applicazione