Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 25/6/2008 n. 17

Norme per il comparto agricolo

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

Disposizioni finanziarie

1. All’onere di cui all’articolo 1, previsto in euro 1.500.000,00 per l’anno finanziario 2008, si fa fronte con le disponibilità dell’UPB DA11012 del bilancio di previsione per l’anno 2008.
2. All’onere di cui all’articolo 9, previsto in euro 500.000,00, si fa fronte per l’anno finanziario 2008 e per gli anni successivi fino al 2010 con le disponibilità dell’UPB DA11081 del bilancio di previsione per l’anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
3. Per gli interventi previsti agli articoli 10 e 11, gli stanziamenti pari rispettivamente a euro 2.000.000,00 ed 1.000.000,00 per l’anno finanziario 2008 e per il biennio 2009-2010, sono iscritti nell’ambito dell’UPB DA11032 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, unità che assicura la necessaria copertura finanziaria. Alla copertura finanziaria della spesa di cui all’articolo 11 per il triennio 2010-2013 si provvede con le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell’ambiente ed al risparmio energetico nell’attività di produzione agricola nonché alla produzione e all’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili
Articolo 2 - Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37
Articolo 3 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11
Articolo 4 - Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 11/2001
Articolo 5 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29
Articolo 6 - Modifiche dell’articolo 3 della l.r. 29/2002
Articolo 7 - Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 29/2002
Articolo 8 - Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27
Articolo 9 - Aiuti per l’avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte
Articolo 10 - Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte
Articolo 11 - Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione
Articolo 12 - Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20
Articolo 13 - Disposizioni finanziarie

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