Legge Regionale Piemonte 25/6/2008 n. 17
Articolo 13
Disposizioni finanziarie
Disposizioni finanziarie
1. All’onere di cui all’articolo 1, previsto in euro 1.500.000,00
per l’anno finanziario 2008, si fa fronte con le disponibilità
dell’UPB DA11012 del bilancio di previsione per l’anno 2008.
2. All’onere di cui all’articolo 9, previsto in euro 500.000,00,
si fa fronte per l’anno finanziario 2008 e per gli anni successivi fino
al 2010 con le disponibilità dell’UPB DA11081 del bilancio di previsione
per l’anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
3. Per gli interventi previsti agli articoli 10 e 11, gli stanziamenti pari
rispettivamente a euro 2.000.000,00 ed 1.000.000,00 per l’anno finanziario
2008 e per il biennio 2009-2010, sono iscritti nell’ambito dell’UPB
DA11032 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e del bilancio
pluriennale 2008-2010, unità che assicura la necessaria copertura finanziaria.
Alla copertura finanziaria della spesa di cui all’articolo 11 per il triennio
2010-2013 si provvede con le modalità previste dall’articolo 8
della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione
Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
(Legge finanziaria per l’anno 2003).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dellambiente ed al risparmio energetico nellattività di produzione agricola nonché alla produzione e allutilizzazione di energia da fonti rinnovabiliArticolo 2 - Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37
Articolo 3 - Modifica dellarticolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11
Articolo 4 - Modifiche dellarticolo 5 della l.r. 11/2001
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29
Articolo 6 - Modifiche dellarticolo 3 della l.r. 29/2002
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 5 della l.r. 29/2002
Articolo 8 - Modifiche dellarticolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27
Articolo 9 - Aiuti per lavviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte
Articolo 10 - Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte
Articolo 11 - Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione
Articolo 12 - Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20
Articolo 13 - Disposizioni finanziarie
