Legge Regionale Piemonte 25/6/2008 n. 17
Articolo 12
Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20
Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20
1. In deroga a quanto stabilito all’articolo 4, comma 2 della legge
regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade
del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37)
per l’anno 2008, dal trentesimo giorno successivo all’entrata in
vigore della presente legge, i distretti dei vini possono predisporre un programma
annuale di durata di mesi dodici, conforme agli stessi criteri del piano di
distretto 2005-2007.
2. I termini dei programmi annuali di attuazione per l’anno 2008, di cui
all’ articolo 5 della l.r. 20/1999, sono così modificati:
a) al comma 1 i Consigli di distretto approvano il programma annuale 2008 entro
sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui alla lettera
b);
b) al comma 2 le domande relative ai progetti da finanziare sono presentate
ai Consigli di distretto entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1;
c) al comma 3 la Regione dispone il cofinanziamento dei programmi annuali 2008
entro sessanta giorni dal termine di cui alla lettera a) di presentazione dei
programmi stessi.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dellambiente ed al risparmio energetico nellattività di produzione agricola nonché alla produzione e allutilizzazione di energia da fonti rinnovabiliArticolo 2 - Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37
Articolo 3 - Modifica dellarticolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11
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Articolo 6 - Modifiche dellarticolo 3 della l.r. 29/2002
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 5 della l.r. 29/2002
Articolo 8 - Modifiche dellarticolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27
Articolo 9 - Aiuti per lavviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte
Articolo 10 - Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte
Articolo 11 - Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione
Articolo 12 - Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20
Articolo 13 - Disposizioni finanziarie
