Legge Regionale Piemonte 25/6/2008 n. 17
Articolo 7
Sostituzione dellarticolo 5 della l.r. 29/2002
Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 29/2002
1. L’articolo 5 della l. r. n. 29/2002 è sostituito dal seguente: “Art. 5. (Norma finanziaria) 1. Nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2008 è prevista nell’unità previsionale di base (UPB) DA11022 la spesa per l’acquisizione del capitale sociale dell’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte con dotazione di euro 282.000,00, in termini di competenza e di cassa, unità che presenta la necessaria capienza finanziaria. 2. Alle spese per i finanziamenti previsti dagli articoli 3 e 4 si provvede con le risorse iscritte nelle UPB DA11021 e DA11981 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dellambiente ed al risparmio energetico nellattività di produzione agricola nonché alla produzione e allutilizzazione di energia da fonti rinnovabiliArticolo 2 - Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37
Articolo 3 - Modifica dellarticolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11
Articolo 4 - Modifiche dellarticolo 5 della l.r. 11/2001
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29
Articolo 6 - Modifiche dellarticolo 3 della l.r. 29/2002
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 5 della l.r. 29/2002
Articolo 8 - Modifiche dellarticolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27
Articolo 9 - Aiuti per lavviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte
Articolo 10 - Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte
Articolo 11 - Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione
Articolo 12 - Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20
Articolo 13 - Disposizioni finanziarie
