Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 25/6/2008 n. 17

Norme per il comparto agricolo

Articolo 8

Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27

Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni di qualità), le parole: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2008”, sono abrogate.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell’ambiente ed al risparmio energetico nell’attività di produzione agricola nonché alla produzione e all’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili
Articolo 2 - Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37
Articolo 3 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11
Articolo 4 - Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 11/2001
Articolo 5 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29
Articolo 6 - Modifiche dell’articolo 3 della l.r. 29/2002
Articolo 7 - Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 29/2002
Articolo 8 - Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27
Articolo 9 - Aiuti per l’avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte
Articolo 10 - Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte
Articolo 11 - Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione
Articolo 12 - Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20
Articolo 13 - Disposizioni finanziarie

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