Legge Regionale Piemonte 25/6/2008 n. 17
Articolo 11
Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione
Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione
1. La Regione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis), attua un programma
di aiuti in regime de minimis alle aziende agricole per la realizzazione di
interventi di diversificazione in attività non agricole, conformi alle
disposizioni della misura 311 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del
Piemonte.
2. Beneficiano dell’aiuto le imprese agricole con sede operativa nei territori
classificati come poli urbani (area A) dal programma di sviluppo rurale 2007-2013
del Piemonte e che sono escluse dall’ applicazione della misura 311 del
programma stesso. Per l’accesso all’aiuto valgono tutte le disposizioni,
i parametri, i criteri, i requisiti ed i vincoli adottati per l’accesso
ai finanziamenti della misura 311, salvo quanto riguarda la zonizzazione di
applicazione.
3. L’aiuto viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale;
l’importo massimo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima azienda
agricola, equivalente sovvenzione lorda, non supera i 200.000,00 euro nell’arco
di tre esercizi finanziari; per la determinazione dell’ammontare massimo
di 200.000,00 euro sono prese in considerazione tutte le categorie di aiuto
pubblico qualificate come aiuti de minimis, indipendentemente dalla forma di
corresponsione e dall’obiettivo.
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare
competente, stabilisce i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni
e le procedure attuative del programma, tenuto conto delle funzioni attribuite
con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale,
caccia e pesca).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dellambiente ed al risparmio energetico nellattività di produzione agricola nonché alla produzione e allutilizzazione di energia da fonti rinnovabiliArticolo 2 - Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37
Articolo 3 - Modifica dellarticolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11
Articolo 4 - Modifiche dellarticolo 5 della l.r. 11/2001
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29
Articolo 6 - Modifiche dellarticolo 3 della l.r. 29/2002
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 5 della l.r. 29/2002
Articolo 8 - Modifiche dellarticolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27
Articolo 9 - Aiuti per lavviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte
Articolo 10 - Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte
Articolo 11 - Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione
Articolo 12 - Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20
Articolo 13 - Disposizioni finanziarie
