Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 25/6/2008 n. 17

Norme per il comparto agricolo

Articolo 11

Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione

Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione

1. La Regione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis), attua un programma di aiuti in regime de minimis alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione in attività non agricole, conformi alle disposizioni della misura 311 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte.
2. Beneficiano dell’aiuto le imprese agricole con sede operativa nei territori classificati come poli urbani (area A) dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte e che sono escluse dall’ applicazione della misura 311 del programma stesso. Per l’accesso all’aiuto valgono tutte le disposizioni, i parametri, i criteri, i requisiti ed i vincoli adottati per l’accesso ai finanziamenti della misura 311, salvo quanto riguarda la zonizzazione di applicazione.
3. L’aiuto viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale; l’importo massimo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima azienda agricola, equivalente sovvenzione lorda, non supera i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari; per la determinazione dell’ammontare massimo di 200.000,00 euro sono prese in considerazione tutte le categorie di aiuto pubblico qualificate come aiuti de minimis, indipendentemente dalla forma di corresponsione e dall’obiettivo.
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative del programma, tenuto conto delle funzioni attribuite con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell’ambiente ed al risparmio energetico nell’attività di produzione agricola nonché alla produzione e all’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili
Articolo 2 - Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37
Articolo 3 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11
Articolo 4 - Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 11/2001
Articolo 5 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29
Articolo 6 - Modifiche dell’articolo 3 della l.r. 29/2002
Articolo 7 - Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 29/2002
Articolo 8 - Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27
Articolo 9 - Aiuti per l’avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte
Articolo 10 - Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte
Articolo 11 - Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione
Articolo 12 - Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20
Articolo 13 - Disposizioni finanziarie

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