Legge Regionale Piemonte 25/6/2008 n. 17
Articolo 10
Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte
Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte
1. La Giunta regionale, tenuto conto della normativa comunitaria, è autorizzata ad erogare alle province, sulla base dei rispettivi fabbisogni, un finanziamento per contributi in conto capitale a favore dei soggetti interessati dalle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dellambiente ed al risparmio energetico nellattività di produzione agricola nonché alla produzione e allutilizzazione di energia da fonti rinnovabiliArticolo 2 - Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37
Articolo 3 - Modifica dellarticolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11
Articolo 4 - Modifiche dellarticolo 5 della l.r. 11/2001
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29
Articolo 6 - Modifiche dellarticolo 3 della l.r. 29/2002
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 5 della l.r. 29/2002
Articolo 8 - Modifiche dellarticolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27
Articolo 9 - Aiuti per lavviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte
Articolo 10 - Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte
Articolo 11 - Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione
Articolo 12 - Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20
Articolo 13 - Disposizioni finanziarie
