Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 25/6/2008 n. 17

Norme per il comparto agricolo

Articolo 1

Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell’ambiente ed al risparmio energetico nell’attività di produzione agricola nonché alla produzione e all’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili

Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell’ambiente ed al risparmio energetico nell’attività di produzione agricola nonché alla produzione e all’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’ articolo 14 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) prevede la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima pari al costo sostenuto per l’ottenimento delle garanzie per prestiti di durata massima quindicennale, per l’acquisto, la costruzione e l’ammodernamento di impianti di smaltimento e depurazione dei reflui zootecnici.
2. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 concorre al perseguimento di due degli obiettivi individuati dalla misura 121 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 quali:
a) il miglioramento dello stato dell’ambiente, delle acque, del suolo, dell’aria;
b) il risparmio energetico nell’attività di produzione agricola nonché nella produzione e nell’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili.
3. Beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono gli imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), titolari di imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale iscritte nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultano in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che hanno costituito il fascicolo aziendale.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell’ambiente ed al risparmio energetico nell’attività di produzione agricola nonché alla produzione e all’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili
Articolo 2 - Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37
Articolo 3 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11
Articolo 4 - Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 11/2001
Articolo 5 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29
Articolo 6 - Modifiche dell’articolo 3 della l.r. 29/2002
Articolo 7 - Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 29/2002
Articolo 8 - Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27
Articolo 9 - Aiuti per l’avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte
Articolo 10 - Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte
Articolo 11 - Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione
Articolo 12 - Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20
Articolo 13 - Disposizioni finanziarie

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