Legge Regionale Piemonte 25/6/2008 n. 17
Articolo 1
Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dellambiente ed al risparmio energetico nellattività di produzione agricola nonché alla produzione e allutilizzazione di energia da fonti rinnovabili
Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell’ambiente ed al risparmio energetico nell’attività di produzione agricola nonché alla produzione e all’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’ articolo 14 della legge regionale
12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste)
prevede la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima
pari al costo sostenuto per l’ottenimento delle garanzie per prestiti
di durata massima quindicennale, per l’acquisto, la costruzione e l’ammodernamento
di impianti di smaltimento e depurazione dei reflui zootecnici.
2. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 concorre al perseguimento
di due degli obiettivi individuati dalla misura 121 del programma di sviluppo
rurale 2007-2013 quali:
a) il miglioramento dello stato dell’ambiente, delle acque, del suolo,
dell’aria;
b) il risparmio energetico nell’attività di produzione agricola
nonché nella produzione e nell’utilizzazione di energia da fonti
rinnovabili.
3. Beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono gli imprenditori singoli
o associati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 1 e
3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti
e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa
in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g),
l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), titolari di imprese agricole con
sede operativa nel territorio regionale iscritte nel registro delle imprese
presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultano in possesso di
partita IVA per il settore agricolo e che hanno costituito il fascicolo aziendale.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, sono stabiliti i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni
e le procedure attuative per l’erogazione dei contributi di cui al comma
1.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dellambiente ed al risparmio energetico nellattività di produzione agricola nonché alla produzione e allutilizzazione di energia da fonti rinnovabiliArticolo 2 - Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37
Articolo 3 - Modifica dellarticolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11
Articolo 4 - Modifiche dellarticolo 5 della l.r. 11/2001
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29
Articolo 6 - Modifiche dellarticolo 3 della l.r. 29/2002
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 5 della l.r. 29/2002
Articolo 8 - Modifiche dellarticolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27
Articolo 9 - Aiuti per lavviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte
Articolo 10 - Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte
Articolo 11 - Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione
Articolo 12 - Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20
Articolo 13 - Disposizioni finanziarie
