Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38

Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo

Articolo 26

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

TITOLO V - NORME URBANISTICHE PER L’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO I - DISCIPLINA URBANISTICA DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS)

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I Comuni costieri e quelli individuati a maggiore problematicità abitativa dal PQR, di cui all’articolo 5, sono tenuti a definire il fabbisogno abitativo di residenza primaria e a individuare nello strumento urbanistico comunale vigente o ancora da formare, le quote di ERS, articolate nelle diverse tipologie, e di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, idonee a soddisfare tale fabbisogno con le modalità di cui ai successivi commi.
2. I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale concorrono, oltre alla realizzazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici correlati agli stessi, alla produzione degli interventi ERP e, ove del caso, delle altre tipologie di ERS, nelle forme e nei limiti previsti dai commi seguenti.
3. Per i PUC dei Comuni di cui al comma 1 adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge oppure alla approvazione del PQR di cui all’articolo 5, operano le disposizioni della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) come modificate dall’articolo 27.
4. Agli strumenti urbanistici comunali vigenti nei Comuni costieri o in quelli dichiarati a maggior problematicità abitativa si applicano le seguenti disposizioni: a) entro sei mesi dalla approvazione del PQR i Comuni sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico vigente, qualora non abbiano già adottato un PUC a norma del comma 3, mediante adozione di apposita variante soggetta ad approvazione regionale o a parere regionale, a seconda che si tratti di Comune dotato di strumento urbanistico generale ovvero dotato di PUC la quale variante, sulla base delle indicazioni del PQR, determina:
1) il fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare;
2) le quote di superficie da riservare alla realizzazione di ERP espresse in percentuale della nuova superficie edificabile prevista dal vigente PUC o PRG;
3) le eventuali ulteriori quote riservate alle altre tipologie di ERS ovvero all’edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, sempre espresse in percentuale della superficie edificabile prevista dal vigente PUC o PRG;
4) la disciplina urbanistico-edilizia con cui il Comune può agevolare il recupero di alloggi esistenti da destinare all’ERS;
5) l’entità della eventuale monetizzazione del valore corrispondente alle quote di ERP come sopra individuate sub punto 2), con correlativa individuazione delle aree in cui il Comune deve procedere alla realizzazione di tale quota, laddove non provveda direttamente il soggetto attuatore e fermo restando che le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono strettamente vincolate ad essere utilizzate in interventi di ERP;
6) le modalità con cui il Comune intenda riconoscere eventuali compensazioni ai soggetti che si impegnino a cedere all’ARTE territorialmente competente o a soggetto pubblico alloggi di ERS secondo quanto indicato sub punto 3).
b) dalla data di entrata in vigore del PQR e fino a quando non si sia proceduto all’adeguamento di cui al comma 4, lettera a), per i Comuni costieri:
1) non è possibile procedere alla adozione di varianti al vigente strumento urbanistico volte ad incrementare la potenzialità edificatoria per destinazioni residenziali, se non per quelle riconducibili all’ERS;
2) i SUA/PUO o gli Accordi di programma, fatta eccezione per i Programmi Regionali di Intervento Strategico (P.R.I.S.), che prevedano interventi con destinazione residenziale, per i quali sia stata presentata formale istanza di approvazione dopo la data di entrata in vigoredel PQR, devono garantire la quota da destinare all’ERP, da determinarsi in rapporto all’entità dell’insediamento previsto e comunque in misura non inferiore al 10 per cento della superficie edificabile. Tale quota può essere monetizzata per il valore corrispondente mediante convenzione con il Comune.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punti 1) e 2) si applicano anche ai Comuni dichiarati a maggiore problematicità abitativa dal PQR, a far data dall’approvazione dello stesso.
6 La Giunta regionale determina i criteri di monetizzazione delle quote di superficie edificabile da riservare alla realizzazione di interventi di ERP di cui al comma 4, lettera a), punto 2) non realizzate dal soggetto attuatore e gli indirizzi per la disciplina delle compensazioni di cui al comma 4, lettera a), punto 6). (1)
-----

(1) Articolo modificato dall'art. 10, LR 3/12/2007, n. 39.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dell’intervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dell’intervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dell’abitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dell’intervento pubblico nel settore abitativo e dell’utenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione d’urgenza

Sorry. No data so far.