Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38
Articolo 10
Fondo di garanzia
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO III - STRUMENTI FINANZIARI A SERVIZIO DELLE POLITICHE ABITATIVE
Fondo di garanzia
1. Al fine di favorire il perseguimento delle finalità della presente legge, è istituito un fondo di garanzia finalizzato alla concessione di garanzie fideiussorie per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse di cui alla presente legge.
2. Il fondo di cui al comma 1 opera a favore dei conduttori degli alloggi di cui all’articolo 15 ovvero degli acquirenti di abitazioni di cui all’articolo 17 e prevede una garanzia fideiussoria che non può eccedere dodici mensilità del canone di locazione ovvero un’annualità di ammortamento del mutuo per una durata corrispondente al contratto di locazione oppure a quindici anni di ammortamento.
3. Il fondo può altresì operare a favore di soggetti titolari di mutui già accesi alla data di entrata in vigore della presente legge che si trovano in difficoltà per far fronte agli impegni assunti, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4. L’ammontare dei conferimenti finanziari da parte della Regione costituisce il limite massimo dei crediti per i quali può essere rilasciata la garanzia da parte del fondo.
5. La Giunta regionale stipula con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Società per azioni (FILSE S.p.A.) apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di cui al comma 1 e definisce le modalità di concessione delle garanzie.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dellabitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dellintervento pubblico nel settore abitativo e dellutenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione durgenza
