Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38
Articolo 11
Fondo per lo sviluppo dellabitare sociale "social housing"
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO III - STRUMENTI FINANZIARI A SERVIZIO DELLE POLITICHE ABITATIVE
Fondo per lo sviluppo dell’abitare sociale “social housing”
1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regionali, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione di uno specifico fondo per la realizzazione di interventi edilizi di particolare rilevanza, caratterizzati da alloggi prevalentemente destinati all’assegnazione in locazione permanente e temporanea, a canone moderato o comunque inferiore a quello di mercato, coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale, per la concessione di incentivi.2. Il fondo di cui al comma 1 contribuisce a contenere l’onere degli interessi sui mutui concorrendo alla provvista del capitale impiegato dagli istituti di credito per la concessione dei mutui agevolati ai soggetti attuatori degli interventi edilizi.
3. Concorrono al finanziamento del fondo le risorse economiche stanziate dalle fondazioni, bancarie o di altra natura, per le finalità di cui alla presente legge.
4. L’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 3 è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le fondazioni stesse.
5. I soggetti attuatori degli interventi, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, sono individuati sulla base di criteri e modalità determinate dalla Regione.
6. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui all’articolo 9, comma 1.
7. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento le modalità di costituzione, funzionamento e gestione del fondo, ivi compresi i criteri di valutazione tecnico - economica del piani di investimento, il periodo massimo di rimborso dei finanziamenti e le modalità di revoca degli stessi.
8. Alla gestione del fondo si provvede con apposita convenzione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dellabitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dellintervento pubblico nel settore abitativo e dellutenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione durgenza
