Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38
Articolo 18
Recupero del patrimonio edilizio esistente
TITOLO III - CATEGORIE DI INTERVENTO NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO II - ALTRE CATEGORIE DI INTERVENTO
Recupero del patrimonio edilizio esistente
1. La Regione incentiva gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo previsti ai sensi della presente legge secondo le modalità di cui ai commi seguenti; gli interventi di recupero sono finalizzati al reinsediamento di nuclei familiari nei centri urbani, all’integrazione tra diverse categorie sociali, all’eliminazione del degrado edilizio comprensivo della salvaguardia del decoro e dell’ornato pubblico.
2. Il recupero di cui al comma 1 comprende gli interventi di recupero primario e secondario definiti dalla vigente normativa regionale.
3. Gli interventi di cui al comma 2 assicurano la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesistici, il conseguimento della sicurezza statica, la rifunzionalizzazione e il miglioramento della qualità degli spazi abitativi.
4. Agli interventi di recupero primario è concesso un contributo in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, proporzionato al costo riconoscibile definito ai sensi dell’articolo 22.
5. I contributi di cui al comma 4 possono essere concessi anche per il recupero primario di unità immobiliari a destinazione diversa da quella residenziale.
6. Agliinterventi di recupero secondario è concesso un contributo in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, riferito al costo riconoscibile e commisurato alla situazione economica del nucleo familiare del proprietario.
7. La concessione dei contributi di cui ai commi 4 e 6 comporta la destinazione dell’alloggio a residenza primaria del proprietario ovvero alla locazione o alla vendita a prezzi convenzionati ai nuclei famigliari di cui alla presente legge in possesso dei requisiti previsti.
8. I contributi di cui ai commi 4 e 6 possono essere oggetto di una maggiorazione nel caso in cui gli interventi siano ricompresi all’interno di Programmi urbani complessi finalizzati, in particolare, alla rigenerazione e inclusione sociale ovvero di Progetti colore come definiti dalla vigente normativastatale e regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dellabitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dellintervento pubblico nel settore abitativo e dellutenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione durgenza
