Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38
Articolo 6
Procedimenti attuativi
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO I - PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
Procedimenti attuativi
1. La Giunta regionale adotta le procedure per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento in attuazione delle previsioni del Programma di cui all’articolo 5.
2. Nell’ambito di ogni procedimento attuativo, di norma, le funzioni amministrative relative alla raccolta delle proposte di intervento ovvero alle richieste di contributo previste dalla presente legge sono attribuite ai Comuni.
3. I Comuni presentano alla Regione le proposte di intervento o le richieste per l’ammissione a contributo promosse anche da soggetti o operatori pubblici e privati.
4. La Giunta regionale, sulla base delle proposte di cui al comma 3, approva il programma operativo regionale contenente gli interventi o le richieste ammessi a finanziamento e assegna i contributi fissandone l’entità e le modalità di erogazione.
5. I lavori relativi agli interventi finanziati devono avere inizio entro tredici mesi dalla data di approvazione del programma operativo regionale di cui al comma 4.
6. Nei casi di inutile decorrenza del termine di cui al comma 5, il responsabile tecnico della Regione provvede, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine, a convocare i soggetti attuatori, i Comuni e le altre Amministrazioni eventualmente interessate, al fine di accertare le ragioni del ritardo e di verificare la concreta possibilità di superare gli impedimenti che si frappongono alla realizzazione degli interventi. Accertata la possibilità di pervenire in tempi rapidi all’inizio dei lavori, si concordano le iniziative da assumere per l’avvio degli interventi, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi. In tali atti viene stabilito altresì il nuovo termine per l’inizio dei lavori, comunque non superiore a sei mesi, decorso il quale il cofinanziamento si intende revocato.
7. La Giunta regionale può dare attuazione, con propri atti, a interventi straordinari promossi a livello regionale, nazionale o comunitario che richiedono una programmazione delle risorse incompatibile, nei tempi, con le procedure ordinarie previste dalla presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dellabitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dellintervento pubblico nel settore abitativo e dellutenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione durgenza
