Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38
Articolo 9
Finanziamento delle politiche abitative
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO III - STRUMENTI FINANZIARI A SERVIZIO DELLE POLITICHE ABITATIVE
Finanziamento delle politiche abitative
1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge può avvenire attraverso:
a) le risorse dell’Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;
b) le risorse statali di cui all’articolo 63 del d.lgs. 112/1998, nonché le risorse attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative, ivi comprese quelle finalizzate al sostegno alla locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
c) i rientri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 (norme per l’edilizia residenziale pubblica) e dal fondo per lo sviluppo dell’abitare sociale di cui all’articolo 11 della presente legge;
d) le risorse regionali previste con legge di bilancio annuale;
e) le risorse di cui all’articolo 2, comma 5.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dellabitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dellintervento pubblico nel settore abitativo e dellutenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione durgenza
