Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38

Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo

Articolo 8

Selezione degli operatori privati

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO II - OPERATORI

Selezione degli operatori privati

1. La selezione degli operatori privati di cui all’articolo 7, comma 3, nell’ambito dei procedimenti attuativi di cui all’articolo 6, avviene attraverso opportune forme concorrenziali ad evidenza pubblica finalizzate a garantire la qualificazione degli operatori stessi in relazione alle diverse tipologie di servizio abitativo.
2. La Giunta regionale, per ogni tipologia di procedimento attuativo e in funzione delle diverse categorie di intervento nel settore abitativo di cui al Titolo III, determina, con apposito provvedimento, i criteri e i requisiti per l’affidamento degli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale agli operatori, tali da determinare il possesso delle capacità professionali, gestionali, di ordine economico finanziario nonché i livelli di efficienza ed efficacia nell’attività svolta, con l’eventuale riferimento anche alle realizzazioni effettuate con contributi pubblici.
3. Gli operatori privati, secondo le modalità specificate per ogni procedimento attuativo, attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. A seguito di verifica periodica a cadenza annuale, nei casi in cui si riscontrino difformità o mutamenti nelle condizioni e nei requisiti che precedentemente hanno consentito l’affidamento, la Giunta regionale provvede alla sospensione, revoca o decadenza dei contributi eventualmente concessi.
5. Le condizioni di sospensione, revoca o decadenza dell’affidamento sono disciplinate dai provvedimenti di cui al comma 2.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dell’intervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dell’intervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dell’abitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dell’intervento pubblico nel settore abitativo e dell’utenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione d’urgenza

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