Legge Regionale Liguria 23/10/2007 n. 34
Articolo 13
Norme di rinvio
TITOLO V - Disposizioni finali e finanziarie
Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applicano le disposizioni della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche in quanto compatibili.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Istituzione, individuazione e classificazioneArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Ente di gestione
Articolo 4 - Organi dellEnte Parco delle Alpi Liguri
Articolo 5 - Statuto
Articolo 6 - Piano del Parco
Articolo 7 - Personale
Articolo 8 - Paesaggio protetto e relativa disciplina contenuta nel Piano del Parco
Articolo 9 - Gestione provvisoria del Parco
Articolo 10 - Consiglio e Presidente provvisori
Articolo 11 - Comunità del Parco provvisoria
Articolo 12 - Norme di salvaguardia
Articolo 13 - Norme di rinvio
Articolo 14 - Abrogazione di norme.
Articolo 15 - Norma finanziaria