Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 23/10/2007 n. 34

Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri

Articolo 8

Paesaggio protetto e relativa disciplina contenuta nel Piano del Parco

TITOLO ABROGATO DALL'ART.3, L.R. 17/11/2009, N. 54.
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TITOLO III - Paesaggio protetto

Paesaggio protetto e relativa disciplina contenuta nel Piano del Parco

1. Nei territori qualificati paesaggio protetto ai sensi dell’articolo 3, comma 1-bis, della L.R. n. 12/1995:
a) operano i divieti di cui all’articolo 42, lettere b), c), d) ed e) della L.R. n. 12/1995;
b) si applicano le misure di incentivazione previste dall’articolo 26 della L.R. n. 12/1995;
c) non si applicano i limiti all’attività venatoria di cui agli articoli 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della L. n. 394/1991.
2. Il Piano del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, di cui all’articolo 6, a fronte della perimetrazione definitiva dei territori qualificati paesaggio protetto a norma dell’articolo 1, comma 5, fermo restando quanto stabilito al comma 1, individua:
a) la normativa di conservazione e di valorizzazione del paesaggio protetto, che può riguardare in via generale tutto l’ambito o limitarsi a particolari zone e settori di intervento; (2)
b) in particolare, i casi di interventi da assoggettare o meno al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 21 della L.R. n. 12/1995, e le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito a seguito della presentazione da parte di un tecnico abilitato di apposita autocertificazione attestante il rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi previsti nel Piano del Parco medesimo;
c) gli obiettivi, gli strumenti appropriati ed i progetti occorrenti per la conservazione e la riqualificazione dei valori ambientali, socio-economici, culturali e paesaggistici del territorio, specificando altresì le modalità necessarie per minimizzare l’impatto ambientale di eventuali attività critiche se connesse con i suddetti valori;
c-bis) resta ferma l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di beni paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche. (1)
d) le attività e gli interventi non consentiti in quanto incidenti negativamente sull’identità del paesaggio e sulla qualità dell’ambiente.
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(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, LR 3/4/2008, n. 6.
(2) Lettera modificata dall'art. 1, LR 3/4/2008, n. 6.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Istituzione, individuazione e classificazione
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Ente di gestione
Articolo 4 - Organi dell’Ente Parco delle Alpi Liguri
Articolo 5 - Statuto
Articolo 6 - Piano del Parco
Articolo 7 - Personale
Articolo 8 - Paesaggio protetto e relativa disciplina contenuta nel Piano del Parco
Articolo 9 - Gestione provvisoria del Parco
Articolo 10 - Consiglio e Presidente provvisori
Articolo 11 - Comunità del Parco provvisoria
Articolo 12 - Norme di salvaguardia
Articolo 13 - Norme di rinvio
Articolo 14 - Abrogazione di norme.
Articolo 15 - Norma finanziaria