Legge Regionale Liguria 23/10/2007 n. 34
Articolo 12
Norme di salvaguardia
TITOLO V - Disposizioni finali e finanziarie
Norme di salvaguardia
1. Fino alla approvazione del Piano del Parco di cui all’articolo 6, nelle aree ricomprese nel Parco naturale regionale delle Alpi Liguri: (1)
a) operano i divieti generali contenuti nell’articolo 42 della L.R. n. 12/1995;
b) è vietato assentire nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, nonché qualsiasi mutazione dell’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale e sono assentibili soltanto gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni.
[2. Relativamente ai territori qualificati paesaggio protetto:
a) sono consentiti gli interventi volti alla ripresa ed allo sviluppo delle attività agro-silvo pastorali esercitate da imprenditori agricoli e da coltivatori diretti, nei limiti indicati dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e dalle altre disposizioni di settore;
b) non opera il divieto di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), della L.R. n. 12/1995, nei confronti dell’attività di cava già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.] (2)
3. La Giunta regionale, su parere favorevole del Comitato Tecnico regionale per il Territorio in adunanza generale ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (riordino degli organismi collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni, può consentire deroghe all’applicazione delle misure di salvaguardia di cui al comma 1 per la realizzazione di opere od interventi pubblici o di interesse pubblico prescrivendone le modalità di attuazione volte alla conservazione dell’integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale e dell’identità locale.
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(1) Comma modificato dall'art. 1, LR 3/4/2008, n. 6 e successivamente dall'art.4, L.R. 17/11/2009, n. 54.
(2) Comma abrogato dall'art.4, L.R. 17/11/2009, n. 54.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Istituzione, individuazione e classificazioneArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Ente di gestione
Articolo 4 - Organi dellEnte Parco delle Alpi Liguri
Articolo 5 - Statuto
Articolo 6 - Piano del Parco
Articolo 7 - Personale
Articolo 8 - Paesaggio protetto e relativa disciplina contenuta nel Piano del Parco
Articolo 9 - Gestione provvisoria del Parco
Articolo 10 - Consiglio e Presidente provvisori
Articolo 11 - Comunità del Parco provvisoria
Articolo 12 - Norme di salvaguardia
Articolo 13 - Norme di rinvio
Articolo 14 - Abrogazione di norme.
Articolo 15 - Norma finanziaria