Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 23/10/2007 n. 34

Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri

Articolo 9

Gestione provvisoria del Parco

TITOLO IV - Disposizioni transitorie

Gestione provvisoria del Parco

1. La Provincia di Imperia, fino all’insediamento del Consiglio provvisorio dell’Ente di cui all’articolo 10, esercita le funzioni ed i poteri spettanti all’Ente Parco delle Alpi Liguri a norma dell’articolo 3 ed è tenuta a redigere la relazione annuale prevista dall’articolo 29 della L.R. n. 12/1995. Per quanto concerne i profili di natura economico-finanziaria e contabile, nonché il regime fiscale valgono le disposizioni relative agli enti locali.
2. La Provincia di Imperia, nel periodo transitorio di cui al comma 1, sulla base di specifiche intese con gli enti locali ricompresi nel perimetro del parco naturale, può redigere ed attuare un programma preliminare di attività ed interventi anche al fine di accedere a specifici finanziamenti regionali, statali e/o comunitari.
3. La Provincia di Imperia dopo l’insediamento del Consiglio provvisorio dell’Ente fornisce il necessario supporto logistico-operativo, sulla base di apposita intesa con l’Ente Parco, in attesa della costituzione del primo apparato tecnico ed amministrativo dell’Ente stesso.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Istituzione, individuazione e classificazione
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Ente di gestione
Articolo 4 - Organi dell’Ente Parco delle Alpi Liguri
Articolo 5 - Statuto
Articolo 6 - Piano del Parco
Articolo 7 - Personale
Articolo 8 - Paesaggio protetto e relativa disciplina contenuta nel Piano del Parco
Articolo 9 - Gestione provvisoria del Parco
Articolo 10 - Consiglio e Presidente provvisori
Articolo 11 - Comunità del Parco provvisoria
Articolo 12 - Norme di salvaguardia
Articolo 13 - Norme di rinvio
Articolo 14 - Abrogazione di norme.
Articolo 15 - Norma finanziaria