Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 23/10/2007 n. 34

Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri

Articolo 3

Ente di gestione

TITOLO II - Gestione

Ente di gestione

1. È istituito l’Ente Parco delle Alpi Liguri, quale ente dotato di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico.
Detto Ente è sottoposto alle disposizioni della L.R. n. 12/1995 relative agli enti gestori dei parchi naturali regionali, ed in particolare a quelle relative agli organi, alle funzioni ed ai poteri loro attribuiti, alle forme di controllo e di vigilanza, alle norme finanziarie e patrimoniali.
2. La gestione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri è affidata, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. n. 12/1995, all’Ente Parco delle Alpi Liguri. (1)
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(1) Comma sostituito dall'art. 1, LR 3/4/2008, n. 6 e modificato dall'art.2, L.R. 17/11/2009, n. 54.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Istituzione, individuazione e classificazione
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Ente di gestione
Articolo 4 - Organi dell’Ente Parco delle Alpi Liguri
Articolo 5 - Statuto
Articolo 6 - Piano del Parco
Articolo 7 - Personale
Articolo 8 - Paesaggio protetto e relativa disciplina contenuta nel Piano del Parco
Articolo 9 - Gestione provvisoria del Parco
Articolo 10 - Consiglio e Presidente provvisori
Articolo 11 - Comunità del Parco provvisoria
Articolo 12 - Norme di salvaguardia
Articolo 13 - Norme di rinvio
Articolo 14 - Abrogazione di norme.
Articolo 15 - Norma finanziaria