Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 23/10/2007 n. 34

Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri

Articolo 11

Comunità del Parco provvisoria

TITOLO IV - Disposizioni transitorie

Comunità del Parco provvisoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge e sino all’approvazione dello statuto, la Comunità del Parco è così composta:
a) dal Presidente della Provincia di Imperia o suo delegato;
b) dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco o loro delegati;
c) dai Presidenti delle Comunità Montane ricadenti nel territorio del Parco o loro delegati;
d) dal Presidente del Comprensorio Alpino e dal Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia;
e) da un rappresentante locale del Corpo Forestale dello Stato;
f) da due rappresentanti delle associazioni degli agricoltori più rappresentative a livello provinciale;
g) da un rappresentante del Sistema Turistico Locale;
h) da un rappresentante tra le associazioni di categoria del turismo più rappresentative a livello provinciale;
i) da un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva più rappresentative a livello provinciale;
l) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciute dal Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 13 della L. n. 349/1986 e successive modifiche;
m) da un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale.
2. I componenti della Comunità sono nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni effettuate dagli enti e dalle associazioni di cui al comma 1. Al fine di acquisire tali designazioni la Regione assegna il termine di sessanta giorni, decorsi i quali il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina integrando le designazioni non pervenute o, in caso di mancato accordo sulle designazioni stesse, scegliendo fra quelle pervenute.
3. La Comunità del Parco è validamente costituita con la nomina della metà più uno dei componenti.
4. Il Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina della metà più uno dei componenti convoca la prima seduta della Comunità del Parco.
5. Nella prima seduta la Comunità del Parco elegge al suo interno il Presidente, che la convoca e la presiede, ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.
6. L’elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei membri. L’elezione del Vice Presidente avviene con le stesse modalità e con votazione separata.
7. Alla Comunità del Parco si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, lettera b) e 10 dell’articolo 10.
8. Alle sedute della Comunità del Parco partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti del Consiglio.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Istituzione, individuazione e classificazione
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Ente di gestione
Articolo 4 - Organi dell’Ente Parco delle Alpi Liguri
Articolo 5 - Statuto
Articolo 6 - Piano del Parco
Articolo 7 - Personale
Articolo 8 - Paesaggio protetto e relativa disciplina contenuta nel Piano del Parco
Articolo 9 - Gestione provvisoria del Parco
Articolo 10 - Consiglio e Presidente provvisori
Articolo 11 - Comunità del Parco provvisoria
Articolo 12 - Norme di salvaguardia
Articolo 13 - Norme di rinvio
Articolo 14 - Abrogazione di norme.
Articolo 15 - Norma finanziaria