Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 23/10/2007 n. 34

Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri

Articolo 2

Finalità

TITOLO I - Istituzione e finalità

Finalità

1. Nell’ambito delle finalità generali definite dalla L.R. n. 12/1995 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 42/2004, il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri ha in particolare i seguenti scopi:
a) conservare e valorizzare il patrimonio naturale, con particolare riferimento alle conformazioni e alle singolarità geologiche, alle risorse idriche, alle risorse forestali, alle connessioni ecologiche, agli habitat, alle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili, ovvero protette da convenzioni ed obblighi internazionali e comunitari o da leggi statali e regionali, alle espressioni caratterizzanti il territorio del parco di compresenza di specie appartenenti a fasce climatiche diverse; (1)
b) conservare e valorizzare il patrimonio etno-antropologico, storico, culturale della comunità locale, intesa quale parte della più ampia civiltà ligure-provenzale delle Alpi Marittime; (1)
c) conservare e valorizzare il paesaggio, quale espressione della equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali e l’uso che la comunità locale ne ha fatto nel corso della sua storia; (1)
d) promuovere lo studio, la divulgazione, la fruizione pubblica dei valori e delle peculiarità naturali e culturali dell’area;
e) concorrere allo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali, valorizzando l’identità delle tradizioni e dei luoghi, e promuovendo come risorsa la qualità e la diversificazione ambientale, naturale e culturale;
f) promuovere iniziative coordinate in campo naturalistico, forestale, agricolo, culturale, turistico, artigianale, commerciale, di riqualificazione ambientale e di
miglioramento dei servizi, anche in collaborazione con le regioni limitrofe appartenenti al medesimo areale alpino.
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(1) Lettera modificata dall'art. 1, LR 3/4/2008, n. 6.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Istituzione, individuazione e classificazione
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Ente di gestione
Articolo 4 - Organi dell’Ente Parco delle Alpi Liguri
Articolo 5 - Statuto
Articolo 6 - Piano del Parco
Articolo 7 - Personale
Articolo 8 - Paesaggio protetto e relativa disciplina contenuta nel Piano del Parco
Articolo 9 - Gestione provvisoria del Parco
Articolo 10 - Consiglio e Presidente provvisori
Articolo 11 - Comunità del Parco provvisoria
Articolo 12 - Norme di salvaguardia
Articolo 13 - Norme di rinvio
Articolo 14 - Abrogazione di norme.
Articolo 15 - Norma finanziaria