Legge Regionale Veneto 12/7/2007 n. 16
Articolo 7
Interventi finalizzati alleliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività
Capo II - Disposizioni edilizie Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche
soggetti a denuncia di inizio di attività
1. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
è ammessa la denuncia di inizio di attività, in alternativa al
permesso di costruire, per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino
la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino
la sagoma dell’edificio;
b) interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all’eliminazione
delle barriere architettoniche, che portino ad un organismo in tutto o in parte
diverso dal precedente, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comportino mutamenti nella destinazione d’uso;
c) interventi consistenti in manufatti di eliminazione delle barriere architettoniche,
qualora interessino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale,
nonché immobili aventi valore storico - architettonico individuati dagli
strumenti urbanistici comunali, previo preventivo parere o autorizzazione richiesti
dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali
e del paesaggio” e dalle ulteriori disposizioni a tutela dei beni ambientali
e culturali previste dalla legislazione vigente.
2. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 1 deve riferirsi
alla realizzazione d’interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici vigenti e dev’essere corredata dalla documentazione di cui
al comma 5 dell’articolo 10.
3. La denuncia di inizio d’attività di cui al comma 1 è
disciplinata dall’articolo 23 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
e successive modificazioni.
4. Al titolo abilitativo edilizio formatosi all’esito della denuncia di
inizio di attività si applica, in ogni caso, il comma 6 dell’articolo
10.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Interventi
Articolo 4 - Beneficiari
Articolo 5 - Competenze
Articolo 6 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti
Articolo 7 - Interventi finalizzati alleliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività
Articolo 8 - Piani per leliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 9 - Risorse per interventi destinati alleliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 10 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità
Articolo 11 - Edifici e spazi pubblici
Articolo 12 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico
Articolo 13 - Edifici privati
Articolo 14 - Facilitatori della vita di relazione
Articolo 15 - Accessibilità ai servizi di trasporto
Articolo 16 - Adattamento di mezzi di locomozione privati
Articolo 17 - Piano annuale di intervento per leliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 18 - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche
Articolo 19 - Progetti speciali
Articolo 20 - Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 21 - Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati
Articolo 22 - Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni
Articolo 23 - Modalità di erogazione dei contributi
Articolo 24 - Ulteriori adempimenti della Giunta regionale
Articolo 25 - Rapporti finanziari
Articolo 26 - Norma finanziaria
Articolo 27 - Disposizioni transitorie
Articolo 28 - Abrogazioni