Legge Regionale Veneto 12/7/2007 n. 16
Articolo 22
Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni
CAPO VI - Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle province e dei comuni
Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni
1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza del termine
di cui agli articoli 20 e 21, le province ed i comuni, all’esito di apposita
istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base
delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.
2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui
al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce alle province ed ai comuni
i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal
piano annuale di intervento di cui all’articolo 17.
3. Le province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente
integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra
i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Interventi
Articolo 4 - Beneficiari
Articolo 5 - Competenze
Articolo 6 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti
Articolo 7 - Interventi finalizzati alleliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività
Articolo 8 - Piani per leliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 9 - Risorse per interventi destinati alleliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 10 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità
Articolo 11 - Edifici e spazi pubblici
Articolo 12 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico
Articolo 13 - Edifici privati
Articolo 14 - Facilitatori della vita di relazione
Articolo 15 - Accessibilità ai servizi di trasporto
Articolo 16 - Adattamento di mezzi di locomozione privati
Articolo 17 - Piano annuale di intervento per leliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 18 - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche
Articolo 19 - Progetti speciali
Articolo 20 - Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 21 - Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati
Articolo 22 - Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni
Articolo 23 - Modalità di erogazione dei contributi
Articolo 24 - Ulteriori adempimenti della Giunta regionale
Articolo 25 - Rapporti finanziari
Articolo 26 - Norma finanziaria
Articolo 27 - Disposizioni transitorie
Articolo 28 - Abrogazioni