Legge Regionale Veneto 12/7/2007 n. 16
Articolo 18
Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche
CAPO V - Funzioni regionali
Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche
1. La Giunta regionale provvede ad istituire un centro regionale di documentazione
sulle barriere architettoniche con i seguenti compiti:
a) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte
a migliorare la fruibilità, da parte delle persone con disabilità,
degli edifici pubblici e privati;
b) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla
lettera a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l’accesso
e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni
pubbliche e private, nonché agli operatori e ad ogni soggetto interessato;
c) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi della presente legge;
d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione
dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della
presente legge.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il centro si avvale della
collaborazione delle aziende ULSS e degli istituti universitari del Veneto,
delle rappresentanze regionali degli ordini e collegi professionali, nonché
di ogni altro ente, istituzione, associazione, di natura sia pubblica che privata,
competente in materia.
3. La Giunta regionale provvede a incaricare dell’attività del
centro idonea struttura regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni,
ad affidarne la gestione, mediante stipula di apposita convenzione, ad altro
ente pubblico individuato in base a criteri di efficacia ed efficienza ovvero
soggetto privato che esercita la propria attività senza scopo di lucro,
individuato in conformità alla normativa vigente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Interventi
Articolo 4 - Beneficiari
Articolo 5 - Competenze
Articolo 6 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti
Articolo 7 - Interventi finalizzati alleliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività
Articolo 8 - Piani per leliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 9 - Risorse per interventi destinati alleliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 10 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità
Articolo 11 - Edifici e spazi pubblici
Articolo 12 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico
Articolo 13 - Edifici privati
Articolo 14 - Facilitatori della vita di relazione
Articolo 15 - Accessibilità ai servizi di trasporto
Articolo 16 - Adattamento di mezzi di locomozione privati
Articolo 17 - Piano annuale di intervento per leliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 18 - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche
Articolo 19 - Progetti speciali
Articolo 20 - Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 21 - Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati
Articolo 22 - Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni
Articolo 23 - Modalità di erogazione dei contributi
Articolo 24 - Ulteriori adempimenti della Giunta regionale
Articolo 25 - Rapporti finanziari
Articolo 26 - Norma finanziaria
Articolo 27 - Disposizioni transitorie
Articolo 28 - Abrogazioni