Legge Regionale Veneto 12/7/2007 n. 16
Articolo 14
Facilitatori della vita di relazione
Capo III - Interventi finanziari per la fruibilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi aperti al pubblico
Facilitatori della vita di relazione
1. Per l’acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione,
come definiti alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, con fondi regionali
possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in
misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al cinquanta per
cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non
superi euro 20.000,00 per ogni singolo intervento.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Interventi
Articolo 4 - Beneficiari
Articolo 5 - Competenze
Articolo 6 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti
Articolo 7 - Interventi finalizzati alleliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività
Articolo 8 - Piani per leliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 9 - Risorse per interventi destinati alleliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 10 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità
Articolo 11 - Edifici e spazi pubblici
Articolo 12 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico
Articolo 13 - Edifici privati
Articolo 14 - Facilitatori della vita di relazione
Articolo 15 - Accessibilità ai servizi di trasporto
Articolo 16 - Adattamento di mezzi di locomozione privati
Articolo 17 - Piano annuale di intervento per leliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 18 - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche
Articolo 19 - Progetti speciali
Articolo 20 - Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 21 - Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati
Articolo 22 - Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni
Articolo 23 - Modalità di erogazione dei contributi
Articolo 24 - Ulteriori adempimenti della Giunta regionale
Articolo 25 - Rapporti finanziari
Articolo 26 - Norma finanziaria
Articolo 27 - Disposizioni transitorie
Articolo 28 - Abrogazioni