Legge Regionale Veneto 12/7/2007 n. 16
Articolo 23
Modalità di erogazione dei contributi
CAPO VI - Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle province e dei comuni
Modalità di erogazione dei contributi
1. L’erogazione del contributo è disposta dalla provincia o dal
comune competente dopo l’esecuzione delle opere e l’acquisto dei
beni, sulla base della documentazione prevista dal provvedimento di cui alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 24, attestante le spese sostenute,
salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Possono essere erogate anticipazioni del cinquanta per cento dei contributi
spettanti, previa acquisizione di polizza fidejussoria di pari importo:
a) dalla provincia, agli enti pubblici e alle aziende concessionarie di servizi
di trasporto pubblico locale;
b) dal comune ai soggetti privati beneficiari.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini
stabiliti all’atto della concessione del contributo comporta la decadenza
dai benefici concessi.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa,
il contributo può essere ridotto proporzionalmente. Debbono in ogni caso
essere rispettati i limiti percentuali di cui agli articoli 11, 12, 13, 14,
15 e 16.
5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino sostanzialmente
conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli
20 e 21, è disposta la revoca del contributo.
6. Le somme non impiegate o recuperate, a seguito dei provvedimenti di cui ai
commi 3, 4 e 5, possono essere reimpiegate fino all’esaurimento delle
graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli
articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
7. Le province ed i comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi
erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione
delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.
8. Le province, qualora impieghino parte dei fondi regionali assegnati nella
realizzazione di opere e nell’acquisto di beni per l’eliminazione
ed il superamento delle barriere architettoniche in edifici o spazi di cui hanno
la proprietà o la disponibilità, sono tenute a presentare alla
Regione, contestualmente al rendiconto di cui al comma 7, la documentazione
attestante le spese dalle stesse effettuate.
9. Si fa luogo a liquidazione del contributo a favore di coloro che hanno a
carico le persone con disabilità ovvero che li assistono o li rappresentano,
nonché a favore dei condomini di cui al comma 2 dell’articolo 21,
risultati beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge a seguito
di regolare istanza, anche nel caso in cui la persona con disabilità
sia deceduta prima dell’emissione del relativo mandato. In detta ipotesi
il beneficiario deve produrre idonea documentazione attestante che i lavori
o l’acquisto di beni per l’eliminazione delle barriere architettoniche
hanno avuto luogo prima del decesso del beneficiario e che le relative spese
sono state sostenute con fondi propri.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Interventi
Articolo 4 - Beneficiari
Articolo 5 - Competenze
Articolo 6 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti
Articolo 7 - Interventi finalizzati alleliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività
Articolo 8 - Piani per leliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 9 - Risorse per interventi destinati alleliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 10 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità
Articolo 11 - Edifici e spazi pubblici
Articolo 12 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico
Articolo 13 - Edifici privati
Articolo 14 - Facilitatori della vita di relazione
Articolo 15 - Accessibilità ai servizi di trasporto
Articolo 16 - Adattamento di mezzi di locomozione privati
Articolo 17 - Piano annuale di intervento per leliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 18 - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche
Articolo 19 - Progetti speciali
Articolo 20 - Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 21 - Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati
Articolo 22 - Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni
Articolo 23 - Modalità di erogazione dei contributi
Articolo 24 - Ulteriori adempimenti della Giunta regionale
Articolo 25 - Rapporti finanziari
Articolo 26 - Norma finanziaria
Articolo 27 - Disposizioni transitorie
Articolo 28 - Abrogazioni