Legge Regionale Veneto 12/7/2007 n. 16
Articolo 10
Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità
Capo II - Disposizioni edilizie
Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità
1. La realizzazione di incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile, funzionali alla fruibilità di edifici abitati da soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 “Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all’intervento, in misura del cento per cento. (1)
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce i criteri per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1.
3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765” e successive modificazioni, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 150 metri cubi, realizzati in aderenza agli edifici esistenti limitatamente ad un singolo intervento per nucleo familiare. (1)
4. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 3, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, la normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.
5. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere corredata da:
a) una certificazione medica rilasciata dall’azienda ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, o equivalente certificazione medica ai sensi del comma 3 dell’articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2003), già rilasciata o in attesa di rilascio, relativa alla persona ivi residente;
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l’impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell’ambito dell’edificio di residenza;
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento, nel rispetto della normativa vigente.
6. All’atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle volumetrie realizzate ai sensi del comma 3, è istituito a cura del titolare del permesso un vincolo di durata decennale, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari, di non variazione della destinazione d’uso, di non alienazione e non locazione a soggetti che non siano persone con disabilità.
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(1) Comma modificatodall'art.12, L.R. 8/7/2009, n. 14.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Interventi
Articolo 4 - Beneficiari
Articolo 5 - Competenze
Articolo 6 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti
Articolo 7 - Interventi finalizzati alleliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività
Articolo 8 - Piani per leliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 9 - Risorse per interventi destinati alleliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 10 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità
Articolo 11 - Edifici e spazi pubblici
Articolo 12 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico
Articolo 13 - Edifici privati
Articolo 14 - Facilitatori della vita di relazione
Articolo 15 - Accessibilità ai servizi di trasporto
Articolo 16 - Adattamento di mezzi di locomozione privati
Articolo 17 - Piano annuale di intervento per leliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 18 - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche
Articolo 19 - Progetti speciali
Articolo 20 - Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 21 - Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati
Articolo 22 - Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni
Articolo 23 - Modalità di erogazione dei contributi
Articolo 24 - Ulteriori adempimenti della Giunta regionale
Articolo 25 - Rapporti finanziari
Articolo 26 - Norma finanziaria
Articolo 27 - Disposizioni transitorie
Articolo 28 - Abrogazioni