Legge Regionale Veneto 12/7/2007 n. 16
Articolo 17
Piano annuale di intervento per leliminazione delle barriere architettoniche
CAPO V - Funzioni regionali
Piano annuale di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche
1. Entro il termine ordinatorio del 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale,
sentite le competenti commissioni consiliari, adotta il piano annuale di intervento
per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:
a) l’ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili;
b) i criteri per la ripartizione dei fondi regionali disponibili sugli appositi
capitoli di spesa del bilancio regionale;
c) le priorità di intervento;
d) i criteri e le modalità per la concessione ad enti e soggetti pubblici
e privati dei contributi di cui alla presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Interventi
Articolo 4 - Beneficiari
Articolo 5 - Competenze
Articolo 6 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti
Articolo 7 - Interventi finalizzati alleliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività
Articolo 8 - Piani per leliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 9 - Risorse per interventi destinati alleliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 10 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità
Articolo 11 - Edifici e spazi pubblici
Articolo 12 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico
Articolo 13 - Edifici privati
Articolo 14 - Facilitatori della vita di relazione
Articolo 15 - Accessibilità ai servizi di trasporto
Articolo 16 - Adattamento di mezzi di locomozione privati
Articolo 17 - Piano annuale di intervento per leliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 18 - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche
Articolo 19 - Progetti speciali
Articolo 20 - Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 21 - Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati
Articolo 22 - Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni
Articolo 23 - Modalità di erogazione dei contributi
Articolo 24 - Ulteriori adempimenti della Giunta regionale
Articolo 25 - Rapporti finanziari
Articolo 26 - Norma finanziaria
Articolo 27 - Disposizioni transitorie
Articolo 28 - Abrogazioni