Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 17/7/2007 n. 23

Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo

Articolo 13

Vigilanza e controllo

Vigilanza e controllo

1. Le attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell’art. 14, L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono affidati ai Comuni e alle Province, nell’ambito delle competenze assegnate dalla legislazione nazionale e regionale.
2. Le Province e i Comuni possono avvalersi delle strutture specialistiche dell’ Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente, di seguito ARTA, secondo quanto stabilito dalla L.R. 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA)” che definisce l’istituzione e i compiti assegnati all’Agenzia.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Classificazione acustica del territorio comunale
Articolo 3 - Adozione dei piani di classificazione acustica
Articolo 4 - Previsione d’impatto acustico e clima acustico
Articolo 5 - Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 6 - Piano regionale triennale di bonifica acustica
Articolo 7 - Attività temporanee
Articolo 8 - Piano di risanamento acustico delle imprese
Articolo 9 - Iniziative di informazione, formazione ed educazione
Articolo 10 - Tecnico competente in acustica ambientale
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Ordinanze contingibili ed urgenti
Articolo 13 - Vigilanza e controllo
Articolo 14 - Sanzioni
Articolo 15 - Norma abrogativa
Articolo 16 - Norma finanziaria
Articolo 17 - Modifiche all’art. 2 della L.R. 12/2007
Articolo 18 - Entrata in vigore