Legge Regionale Abruzzo 17/7/2007 n. 23
Articolo 10
Tecnico competente in acustica ambientale
Tecnico competente in acustica ambientale
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, L. 26 ottobre 1995, n. 447, attraverso l’istituzione e il mantenimento di un elenco, procede al riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica ambientale.
2. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per le modalità di riconoscimento della figura del Tecnico competente in acustica ambientale, definendo altresì la modulistica di riferimento e i costi a carico dei richiedenti, per l’istruttoria della richiesta.
3. Il Tecnico in acustica ambientale è la figura professionale idonea ad effettuare le attività previste dall’art. 2, comma 6, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 2, disciplina corsi di formazione ed aggiornamento di tecnici in acustica ambientale, individuando modalità, tempi di espletamento, contenuti dei programmi dei corsi nonché enti organizzatori e modalità di espletamento degli esami finali, definiti in collaborazione tra le competenti strutture regionali.
5. Il riconoscimento di Tecnico in acustica ambientale rilasciato da altre Regioni e Province è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Giunta regionale dell'Abruzzo per tecnici residenti nel territorio regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Classificazione acustica del territorio comunale
Articolo 3 - Adozione dei piani di classificazione acustica
Articolo 4 - Previsione dimpatto acustico e clima acustico
Articolo 5 - Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 6 - Piano regionale triennale di bonifica acustica
Articolo 7 - Attività temporanee
Articolo 8 - Piano di risanamento acustico delle imprese
Articolo 9 - Iniziative di informazione, formazione ed educazione
Articolo 10 - Tecnico competente in acustica ambientale
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Ordinanze contingibili ed urgenti
Articolo 13 - Vigilanza e controllo
Articolo 14 - Sanzioni
Articolo 15 - Norma abrogativa
Articolo 16 - Norma finanziaria
Articolo 17 - Modifiche allart. 2 della L.R. 12/2007
Articolo 18 - Entrata in vigore
