Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 17/7/2007 n. 23

Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo

Articolo 12

Ordinanze contingibili ed urgenti

Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente relativamente all’inquinamento acustico, si applica quanto previsto dall’art. 9, comma 1, L. 26 ottobre 1995, n. 447. Le istituzioni preposte, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibizione parziale o totale delle sorgenti di inquinamento acustico.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Classificazione acustica del territorio comunale
Articolo 3 - Adozione dei piani di classificazione acustica
Articolo 4 - Previsione d’impatto acustico e clima acustico
Articolo 5 - Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 6 - Piano regionale triennale di bonifica acustica
Articolo 7 - Attività temporanee
Articolo 8 - Piano di risanamento acustico delle imprese
Articolo 9 - Iniziative di informazione, formazione ed educazione
Articolo 10 - Tecnico competente in acustica ambientale
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Ordinanze contingibili ed urgenti
Articolo 13 - Vigilanza e controllo
Articolo 14 - Sanzioni
Articolo 15 - Norma abrogativa
Articolo 16 - Norma finanziaria
Articolo 17 - Modifiche all’art. 2 della L.R. 12/2007
Articolo 18 - Entrata in vigore