Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 17/7/2007 n. 23

Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo

Articolo 8

Piano di risanamento acustico delle imprese

Piano di risanamento acustico delle imprese

1. Le imprese, entro 6 mesi dall’approvazione del piano comunale di classificazione acustica di cui all’art. 3, nel caso vi sia la incompatibilità tra le emissioni sonore generate e i limiti stabiliti dal piano comunale, ai sensi dell’art. 15, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, presentano ai Comuni un piano di risanamento acustico delle emissioni sonore generate.
2. Il piano di risanamento acustico è redatto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 5.
3. Il termine temporale di cui al comma 1 è esteso a 12 mesi per quelle imprese che hanno in corso la procedura di registrazione al Regolamento CE n. 761 del 2001 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”.
4. I Comuni, entro 3 mesi dalla presentazione del piano di risanamento acustico di cui al comma 1, verificano che il piano sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 e, se necessario, provvedono a richiedere le eventuali integrazioni.
5. Il piano di risanamento dell’impresa è attuato entro 24 mesi dall'approvazione da parte dei Comuni. Eventuali richieste di deroghe temporali, sono presentate dalle singole imprese prima della scadenza del suddetto termine e debitamente motivate. Il Sindaco può concedere un’ulteriore proroga per un periodo massimo di 12 mesi.
6. I titolari delle imprese o i legali rappresentanti, entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori di risanamento e bonifica, ne danno comunicazione al Comune, inviando una relazione di “collaudo acustico” redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, così come previsto dall’art. 4, comma 7 della presente legge.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Classificazione acustica del territorio comunale
Articolo 3 - Adozione dei piani di classificazione acustica
Articolo 4 - Previsione d’impatto acustico e clima acustico
Articolo 5 - Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 6 - Piano regionale triennale di bonifica acustica
Articolo 7 - Attività temporanee
Articolo 8 - Piano di risanamento acustico delle imprese
Articolo 9 - Iniziative di informazione, formazione ed educazione
Articolo 10 - Tecnico competente in acustica ambientale
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Ordinanze contingibili ed urgenti
Articolo 13 - Vigilanza e controllo
Articolo 14 - Sanzioni
Articolo 15 - Norma abrogativa
Articolo 16 - Norma finanziaria
Articolo 17 - Modifiche all’art. 2 della L.R. 12/2007
Articolo 18 - Entrata in vigore