Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 17/7/2007 n. 23

Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo

Articolo 5

Piani comunali di risanamento acustico

Piani comunali di risanamento acustico

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, definisce: a) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri per la predisposizione e l’adozione da parte dei Comuni dei piani di risanamento acustico ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e), L. 26 ottobre 1995, n. 447; b) i criteri per l’identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. m), L. 26 ottobre 1995, n. 447, nonché per la redazione dei piani di risanamento acustico previsti all’art. 7, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Il Comune, entro 12 mesi dall’approvazione della classificazione acustica, adotta il Piano di risanamento acustico qualora: a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui all’art. 2, comma 3, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio; b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti dall’art. 2, comma 1, lett. g), L. 26 ottobre 1995, n. 447.
3. Il Piano di risanamento acustico del territorio, redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale, tiene conto dei criteri regionali di cui al comma 1 e dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore predisposti dalle società e enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di cui all’art. 10, comma 5, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
4. Il Comune, entro 30 giorni dall’adozione, invia alla Provincia e alla Giunta regionale il Piano di risanamento acustico di cui al comma 2, per l’acquisizione del relativo parere di competenza.
5. Nei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale, per l’approvazione, una relazione biennale sullo stato acustico del Comune, di cui all’art. 7, comma 5, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
6. La relazione è inviata alla Regione e alla Provincia per le iniziative di competenza.
7. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze territoriali: a) approva i piani pluriennali di risanamento acustico degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto; b) approva i piani di risanamento relativi alle infrastrutture aeroportuali non utilizzate per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali.
8. La Regione è individuata come “Autorità“ competente per la elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei piani d’azione di cui agli artt. 3 e 4, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194.
9. Il Comune, entro 60 giorni, tenendo conto delle indicazioni della Provincia e della Giunta regionale, aggiorna il piano di risanamento acustico comunale.
10. In caso di inerzia dei Comuni e in presenza di gravi problemi di inquinamento acustico, l’adozione dei piani di risanamento acustico è effettuata dalla Giunta regionale, così come previsto dall’art. 7, comma 3, L. 26 ottobre 1995, n. 447.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Classificazione acustica del territorio comunale
Articolo 3 - Adozione dei piani di classificazione acustica
Articolo 4 - Previsione d’impatto acustico e clima acustico
Articolo 5 - Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 6 - Piano regionale triennale di bonifica acustica
Articolo 7 - Attività temporanee
Articolo 8 - Piano di risanamento acustico delle imprese
Articolo 9 - Iniziative di informazione, formazione ed educazione
Articolo 10 - Tecnico competente in acustica ambientale
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Ordinanze contingibili ed urgenti
Articolo 13 - Vigilanza e controllo
Articolo 14 - Sanzioni
Articolo 15 - Norma abrogativa
Articolo 16 - Norma finanziaria
Articolo 17 - Modifiche all’art. 2 della L.R. 12/2007
Articolo 18 - Entrata in vigore