Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 17/7/2007 n. 23

Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo

Articolo 2

Classificazione acustica del territorio comunale

Classificazione acustica del territorio comunale

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Consiliare competente, emana i criteri per la classificazione acustica del territorio comunale secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), c) e f), L. 26 ottobre 1995, n. 447.
2. I comuni, entro 12 mesi dall’approvazione dei criteri di cui al comma 1, provvedono a suddividere il proprio territorio in zone acustiche omogenee tenendo conto, sulla base di quanto previsto dal Piano Regolatore Generale vigente, anche delle aree di rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico.
3. In fase di classificazione acustica del territorio è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB (A) di livello sonoro equivalente, misurato secondo i criteri generali stabiliti dalla normativa vigente.
4. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra comuni confinanti riguardo alla classificazione acustica del territorio comunale, la Provincia territorialmente competente provvede con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati. Ove il conflitto riguardi comuni appartenenti a province diverse, si provvede d’intesa tra le province interessate.
5. L’adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o la modifica di quelli vigenti comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e l’eventuale revisione dello stesso, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), L. 26 ottobre 1995, n. 447.
6. I Comuni, ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità, di polizia municipale, edilizio, prevedendo apposite norme di tutela contro l’inquinamento acustico, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Classificazione acustica del territorio comunale
Articolo 3 - Adozione dei piani di classificazione acustica
Articolo 4 - Previsione d’impatto acustico e clima acustico
Articolo 5 - Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 6 - Piano regionale triennale di bonifica acustica
Articolo 7 - Attività temporanee
Articolo 8 - Piano di risanamento acustico delle imprese
Articolo 9 - Iniziative di informazione, formazione ed educazione
Articolo 10 - Tecnico competente in acustica ambientale
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Ordinanze contingibili ed urgenti
Articolo 13 - Vigilanza e controllo
Articolo 14 - Sanzioni
Articolo 15 - Norma abrogativa
Articolo 16 - Norma finanziaria
Articolo 17 - Modifiche all’art. 2 della L.R. 12/2007
Articolo 18 - Entrata in vigore