Legge Regionale Abruzzo 17/7/2007 n. 23
Articolo 3
Adozione dei piani di classificazione acustica
Adozione dei piani di classificazione acustica
1. Il Comune, a seguito dell’applicazione di quanto previsto all’art. 2, pubblica sull’albo pretorio, per un periodo di 60 giorni, la proposta di classificazione acustica del proprio territorio, trasmettendone contestualmente copia alla Regione, alla Provincia e ai Comuni contermini.
2. Chiunque ne abbia interesse, entro la scadenza del termine di pubblicazione all’albo pretorio comunale, può avanzare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito.
3. Il Comune, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni ricevute, approva la classificazione acustica del territorio.
4. I Comuni già in possesso della classificazione acustica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all’adeguamento della stessa ai criteri stabiliti all’articolo 2, comma 1.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Classificazione acustica del territorio comunale
Articolo 3 - Adozione dei piani di classificazione acustica
Articolo 4 - Previsione dimpatto acustico e clima acustico
Articolo 5 - Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 6 - Piano regionale triennale di bonifica acustica
Articolo 7 - Attività temporanee
Articolo 8 - Piano di risanamento acustico delle imprese
Articolo 9 - Iniziative di informazione, formazione ed educazione
Articolo 10 - Tecnico competente in acustica ambientale
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Ordinanze contingibili ed urgenti
Articolo 13 - Vigilanza e controllo
Articolo 14 - Sanzioni
Articolo 15 - Norma abrogativa
Articolo 16 - Norma finanziaria
Articolo 17 - Modifiche allart. 2 della L.R. 12/2007
Articolo 18 - Entrata in vigore