Decreto legislativo 14/7/2020 n. 73
Articolo 12
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione
Capo I -
Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Informazione e formazione
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Programma nazionale di informazione e formazione
sull'efficienza energetica). - 1. Entro il 31 gennaio 2021, e
successivamente con cadenza triennale, l'ENEA, di concerto con il
GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato
a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia e, previa
acquisizione delle osservazioni degli stakeholder tramite
consultazione pubblica, lo sottopone all'approvazione del Ministero
dello sviluppo economico.
2. Il programma di cui al comma 1 si conclude nell'anno 2030 ed e'
definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui e'
rivolto ed include azioni volte a:
a) sensibilizzare ed incoraggiare le imprese nell'esecuzione di
diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti incentivanti
finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;
b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a
ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un
uso consapevole dell'energia;
d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in
condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto
ad un uso consapevole dell'energia;
e) prevedere attivita' di formazione e informazione rivolte agli
amministratori di condominio, anche con il coinvolgimento delle
relative associazioni di categoria a livello nazionale e regionale;
f) favorire la partecipazione delle banche e degli istituti
finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione
di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
g) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso
efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di
informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive
modalita' di accesso;
h) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei
soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici e degli
installatori di elementi edilizi connessi all'energia;
i) promuovere soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e di
arredo degli interni idonei a contenere i consumi energetici;
l) promuovere e predisporre una guida facile, riepilogativa,
aggiornata annualmente, contenente indicazioni, buone pratiche,
normativa di riferimento, spiegazioni circa i diversi meccanismi
incentivanti l'efficienza energetica, elaborata da GSE, ENEA e
Agenzia delle Entrate, ciascuno in relazione alle proprie funzioni.
3. L'ENEA, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica,
seleziona uno o piu' soggetti altamente qualificati che operano nel
settore della comunicazione e dell'informazione, per lo svolgimento
di una o piu' delle attivita' previste dal programma di cui al comma
1.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede nel
limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021
al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalita' e
nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa
verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.».
Altri Articoli del provvedimento
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Articolo 7 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica
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Articolo 9 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
Articolo 10 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Articolo 11 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilita' di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
Articolo 12 - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione
Articolo 13 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014
Articolo 14 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica
Articolo 15 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni
Articolo 16 - Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Articolo 17 - Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici
Articolo 18 - Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 19 - Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
Articolo 20 - Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008
Articolo 21 - Disposizioni finali e abrogazioni